Legge regionale 04 agosto 2017, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , nella parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Noncello.
2 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , nella parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Gemonese.
3 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 . Il totale Intesa 2017 è stato modificato in 13.577.400,00 euro.
4 Integrata la disciplina alla Tabella Q da art. 10, comma 19, L. R. 37/2017 , a seguito delle nuove associazioni relative a missioni/programma/titolo disposte dall'art. 10, c. 19 della medesima L.R. 37/2017.
5 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 10, comma 64, L. R. 20/2018
6 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 10, comma 41, L. R. 13/2019
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 7, lettera f), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 10, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 37, L. R. 13/2021
13 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
15 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 51, L. R. 13/2023
16 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 53, L. R. 13/2023
17 Parole sostituite alla Tabella Q da art. 9, comma 21, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2016 è iscritto tra le entrate del bilancio per gli anni 2017-2019 un avanzo di amministrazione di importo pari a complessivi 1.127.715.698,47 euro, di cui 499.418.652,15 euro quali quote vincolate e 323.714.033,90 euro quali quote accantonate.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano anche alle domande riferite all'anno 2017.
4. Ai fini della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla PromoTurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione di un ufficio di accoglienza turistica nel comprensorio di Palù - Caneva, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune di Caneva al fine di determinare, altresì, i criteri, le modalità e la realizzazione e gestione dell'ufficio medesimo.
5. Per le finalità di cui al comma 4, è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
6.
L'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:
<<Art. 68
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.>>.

8. Per i campionati 2017-2018 le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8 comma 63, della legge regionale 3/2002).
9. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute di cui al comma 8 e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo entro il successivo 31 ottobre 2017.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso alla data medesima, anche in deroga alle previsioni dei rispettivi statuti.
14. In conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominati "fondi di rotazione", in luogo degli articoli 50, 52 e 55 della legge regionale 7/2000, si applicano le norme di cui ai commi 15 e 16.
15. Qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Comitato", su proposta della banca mutuante convenzionata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha facoltà di autorizzare la rateazione della restituzione dei crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012, in armonia con le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento agevolato, anche considerando il mantenimento di adeguate garanzie.
16. Il recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione è svolto secondo le procedure stabilite nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche convenzionate, nel rispetto della normativa di diritto civile e fallimentare applicabile ai contratti di finanziamento tra banche mutuanti convenzionate e imprese mutuatarie e al fine della migliore tutela della dotazione del fondo di rotazione. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, previa acquisizione dei pareri prescritti all'articolo 55, comma 2, della legge regionale 7/2000 nel caso di crediti di importo superiore a 5.000 euro, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico della banca mutuante convenzionata, in relazione ai crediti non potuti riscuotere nonostante il completamento delle procedure di recupero o assolutamente inesigibili, con conseguente annullamento degli stessi, di cui è data evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
17. In attuazione a quanto stabilito in materia di funzioni del Comitato dall'articolo 10 della legge regionale 2/2012 e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, i procedimenti concernenti l'amministrazione dei fondi di rotazione, inclusi i procedimenti aventi a oggetto la concessione dei finanziamenti agevolati, si concludono con l'adozione delle deliberazioni, aventi immediata esecutività, da parte del Comitato. Il Comitato può comunque richiedere pareri facoltativi ritenuti necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, nel qual caso trova applicazione quanto stabilito in materia di sospensione dei termini all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2000.
19. In deroga all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, possono presentare ai fini della rendicontazione soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa. In tali casi, le rendicontazioni sono sottoposte a verifica contabile a campione secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012, in conformità con le previsioni delle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche mutuanti convenzionate.
20. Le risorse finanziarie afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese affluiscono al bilancio della Regione. E' autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), da disporsi con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Fondo e il trasferimento delle somme residue al bilancio regionale.
22. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2005 sono attributi alla competenza dell'Amministrazione regionale. A tali procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 21, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 4/2005. Restano salve le attività amministrative residuali in carico al soggetto gestore in base al contratto siglato tra lo stesso e la Regione.
24. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 3.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
26. Per le finalità previste dal comma 25, è destinata la spesa di 1.080.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
27. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.
28. Le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2017 destinate all'accesso agli incentivi di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), la cui gestione amministrativa è delegata alle Camere di commercio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), in conformità all'articolo 1, comma 14, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), sono destinate nel limite complessivo di 770.000 euro allo scorrimento, mediante concessioni da adottarsi entro il 30 giugno 2018 da parte delle Camere di commercio, delle domande presentate nel corso dell'anno 2016 rimaste non finanziate per carenza di risorse al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, commi 50, 51 e 52 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), come modificati dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). Ai predetti fini, le Camere di commercio comunicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo dell'aiuto richiesto con le domande rimaste non finanziate citate al primo periodo.
30. In deroga all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di applicazione del regime di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria.
31.
Al comma 26 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole <<agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ovvero individuare nuovi e diversi interventi a sostegno dei consorzi di sviluppo economico locale>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 85 della legge regionale 3/2015>>.

32. I termini di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres., sono riaperti per quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le sole imprese che non abbiano presentato istanza per l'anno in corso. Il periodo di ammissibilità della spesa sostenuta decorre dal 1.1.2017 alla data di presentazione dell'istanza.
33. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento di cui al comma 32 il contributo è concesso e liquidato secondo la procedura automatica prevista dall'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine di presentazione delle domande di contributo, nell'importo massimo di 2.500 euro per l'anno 2017, a fronte di costi di esercizio dell'impresa superiori a 5.000 euro, rilevati in base a dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, redatte secondo il modello di domanda pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
34. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al comma 32, il contributo è concesso anche alle farmacie ubicate nei centri abitati dei Comuni, con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, del territorio interessato dall'intervento.
35. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016, tenuto conto di quanto previsto dal comma 32, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2017 ai Comuni e agli enti pubblici e associazioni proprietari dei rifugi alpini, come definiti dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle sole spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria dei rifugi stessi.
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo non superiore a 20.000 euro e nel limite dell'80 per cento della spesa prevista, quale risulta dal quadro economico di cui al comma 38, lettera b) con esclusione dell'Iva.
39. La mancata sottoscrizione della domanda di cui al comma 38 comporta l'esclusione dell'istanza.
40. La domanda di cui al comma 38 e la relativa documentazione sono presentate inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.
41. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
42. Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.
43. Al finanziamento di cui al comma 36 si applica l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
44. I soggetti di cui al comma 36 non possono presentare più di una domanda.
45. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
48. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento regionale di cui al comma 47, e ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
49. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
52. Le assegnazioni di risorse a favore di Unioncamere FVG per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano non concesse, concedibili o erogabili alle imprese, sono confermate a favore delle singole alle Camere di commercio per le finalità di cui al comma 53, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 ( legge regionale 3/2015- Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Sono altresì confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016, le risorse impegnate e non ancora erogate a favore di Unioncamere FVG quale rimborso ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.
53. Le risorse di cui al comma 52, primo periodo, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 42, comma 1, lettere k) e I), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie-imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004). Le risorse di cui al comma 52, secondo periodo, sono utilizzate per il rimborso delle spese relative alla gestione degli interventi di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005.
54. Le assegnazioni di cui al comma 52 sono confermate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo delle risorse di cui al comma 52, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
56. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone è autorizzata a destinare le risorse finanziarie riferibili al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 7, commi 96 e 97, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), non utilizzate a seguito di economie derivanti da minori spese realizzative delle opere programmate ovvero generate dalla rinegoziazione dei mutui contratti per il finanziamento delle stesse, per ulteriori investimenti strutturali da realizzare nel rispetto delle finalità e dei vincoli previsti dalla legge medesima e dai provvedimenti amministrativi adottati.
57. Al fine della conferma del contributo di cui al comma 56, la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pordenone comunica al competente Servizio dell'Amministrazione regionale la variazione del programma di investimento.
58. Con deliberazione della Giunta regionale il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse trasferite dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), e non utilizzate, anche a seguito di economie dovute a rinunce o minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005, previa ripartizione territoriale dei fondi con le modalità di cui all'articolo 102 bis della medesima legge regionale 29/2005.
61. La domanda di contributo di cui al comma 60 è presentata dal Comune di Pontebba entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata di una relazione illustrativa.
62. Il decreto di concessione del contributo straordinario di cui al comma 60 fissa i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro e Val Canale, di seguito UTI, per gli oneri legali a carico del gruppo di azione locale Open Leader con sede a Pontebba per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000.
66. L'UTI presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 65 al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione sulla spesa prevista con la relativa tempistica.
68. Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 65 prescrive, altresì, la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente recuperate a seguito delle pronunce giudiziali.
69. Per la finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 19 (relazioni Internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione Territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.
71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 17 da art. 2, comma 9, L. R. 37/2017
2 Integrata la disciplina del comma 60 da art. 2, comma 24, L. R. 45/2017
3 Parole sostituite al comma 46 da art. 2, comma 31, L. R. 20/2018
4 Integrata la disciplina del comma 47 da art. 2, comma 32, L. R. 20/2018
5 Parole sostituite al comma 48 da art. 2, comma 33, L. R. 20/2018
6 Parole sostituite al comma 18 da art. 1, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Integrata la disciplina del comma 59 da art. 1, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.
9. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi agli apicoltori a titolo de minimis.
11. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, nella misura massima del 100 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di 1.500 euro ad azienda. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte.
12. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
13. Al fine di definire situazioni pregresse, la corresponsione della contribuzione in conto interessi per finanziamenti di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), continua, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di alienazione, successiva alla scadenza del vincolo di destinazione, dei fondi rustici oggetto dei finanziamenti.
14. La Regione sostiene le imprese agricole che possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dalle gelate dell'aprile 2017.
16. I finanziamenti di cui al comma 15 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2016, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
20. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali spese, costi, e passività aggiuntive impreviste in relazione alla gestione dell'Accordo di finanziamento sottoscritto dall'Autorità di Gestione per l'attivazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 74.430 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
23. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche, nonché specifica le spese da sostenere.
24. Non sono ammissibili a contributo le attività di cui al comma 22 che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. un contributo per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia".
28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , e in particolare dell'articolo 24, che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al comma 27.
29. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
31. Per la finalità di smaltimento delle carcasse prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 giugno 2017, n. 20 (Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus)), è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un finanziamento per lo svolgimento di monitoraggi diretti (radiotelemetrico) e indiretti (raccolta e valutazione di campioni biologici), informatizzazione dei dati dei diversi Centri di recupero animali selvatici (CRAS) in ambito biologico, ecologico, sanitario, supporto scientifico specializzato, finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze della fauna selvatica, con creazione di un network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
33. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 32, predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 ottobre 2017 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017, di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.
36. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
39. Il limite del pescato, per le attività di cui al comma 38, è stabilito in 20 kg per settimana; ogni pescata dovrà essere immediatamente registrata sugli appositi moduli e con le modalità individuate dal provvedimento autorizzativo.
39 bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva.
39 ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva previsto dall'articolo 26 della medesima legge.
40. Il canone per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 38 è determinato dall'Amministrazione comunale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2 Parole aggiunte al comma 38 da art. 3, comma 31, lettera a), L. R. 13/2019
3 Parole sostituite al comma 38 da art. 3, comma 31, lettera a), L. R. 13/2019
4 Comma 39 bis aggiunto da art. 3, comma 31, lettera b), L. R. 13/2019
5 Comma 39 ter aggiunto da art. 3, comma 31, lettera b), L. R. 13/2019
6 Lettera b) del comma 35 abrogata da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Al fine di acquisire il supporto tecnico scientifico finalizzato alla redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi dei Contratti di Fiume (CdF), a indirizzare e gestire le iniziative regionali per la promozione e l'attuazione dei CdF all'interno della programmazione, nonché alla valutazione metodologica dei percorsi di redazione dei CdF sul territorio regionale in coerenza con i requisiti e le metodologie definiti dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Carta nazionale dei Contratti di Fiume e definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume), con particolare riferimento alla verifica della loro incidenza sulle politiche di distretto idrografico e alla formazione di un sistema di monitoraggio e di verifica dei CdF su scala regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, un incarico per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo strategico di area vasta che fornisca il riferimento operativo ai CdF, in relazione sia agli obiettivi della pianificazione sovraordinata sia alla programmazione e allocazione delle risorse regionali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017, di 20.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017, di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 8.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per l'anno 2017, di 24.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
11. In attuazione del ruolo di Focal Point nazionale ricoperto dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione territoriale transfrontaliera denominata "European Green Belt (EGB)", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'associazione Rete Italiana EGB, con sede in Mariano del Friuli (GO), in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt" per il supporto delle attività di valorizzazione della "European Green Belt".
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
14. L'Amministrazione regionale, anche in conformità a quanto contenuto nella sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 244/2014 e nella sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 91/2017, è autorizzata a offrire all'attuale proprietario dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO), come individuata dall'articolo 3, comma 59, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a definitiva tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria, la somma complessiva di 1 milione di euro a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva della stessa, nonché per il trasferimento della citata area alla Regione, affinché la stessa possa provvedere con celerità all'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.
24.
Dopo l'articolo 61 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 61 bis
 (Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)
1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d'acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo del beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima.
Art. 61 ter
 (Cooperative idroelettriche storiche)
1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.
2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.>>.

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 4, comma 29, L. R. 13/2019
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
2. Le modifiche alla legge regionale 2/2000, introdotte dal comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande inoltrate a partire dall'1 gennaio 2018.
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze.
5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.
6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Manzano e al Comune di San Giovanni al Natisone per la riqualificazione infrastrutturale dei loro territori, anche finalizzata agli insediamenti produttivi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali a migliorare le condizioni insediative.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, da ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, del proprio intervento complessivo, anche suddiviso in lotti funzionali. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione. I Comuni sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate, previa apposita convenzione, ai soggetti giuridici istituzionalmente preposti al raggiungimento delle finalità correlate agli interventi.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 14.400.000 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 7.200.000 euro per ciascuno dei Comuni indicati, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
12. Le domande di contributo straordinario di cui ai commi 10 e 11, per un importo massimo di 700.000 euro per ciascun ente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento complessivo.
14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
17. Nelle more della stipula dell'accordo l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 16 su presentazione della domanda del Comune, da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione delle spese tecniche previste.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
22. Il comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), non si applica ai procedimenti contributivi in materia di impiantistica sportiva già di competenza delle Province, trasferiti alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e assegnati alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
23. In relazione al trasferimento di funzioni operato con la legge regionale 26/2014 è confermata la titolarità sulle risorse assegnate ed è, altresì, confermata la titolarità realizzativa dei relativi interventi in capo ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e il completamento di infrastrutture di interscambio al servizio del trasporto pubblico locale, comprese le pensiline, già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) e 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico da Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di interventi per l'adeguamento della Casa della Madonna Pellegrina alla normativa di prevenzione incendi.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 9.450 euro concesso con decreto 22 novembre 2013, n. 6451, alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Roveredo in Piano per il finanziamento dei lavori di restauro e messa a norma della Chiesa di Sant'Antonio, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), anche con riferimento a interventi di carattere strutturale resisi necessari nel corso di indagini preliminari di verifica della presenza di affreschi sulle pareti, nell'esecuzione dei lavori oggetto di contributo.
29. Al fine di sostenere i maggiori costi derivanti dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo straordinario di 100.000 euro, a fronte della presentazione di apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Il Servizio edilizia, con apposito provvedimento, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa con riferimento all'intervento rimodulato secondo le esigenze rappresentate al comma 28.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
32. Al fine di evitare il crollo della facciata della Chiesa della Beata Vergine del Soccorso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia della Beata Vergine del Soccorso di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia dell'edificio.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo Martire di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò Vescovo.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
38. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 70.000 euro all'Associazione società polisportiva di Orgnano di Basiliano, per la sostituzione della copertura dell'impianto della pista di pattinaggio, a condizione che la parrocchia di Orgnano, proprietaria del terreno sul quale sorge la struttura utilizzata dall'Associazione in forza di un contratto di comodato, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 36.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese per un intervento di manutenzione degli spogliatoi funzionali al campo di calcio, a condizione che la parrocchia di San Benedetto Abate, proprietaria del terreno sul quale sorgono gli spogliatoi in attuale comodato d'uso pluridecennale all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Casa del Popolo Società cooperativa di Lauco un contributo straordinario per lavori di adeguamento, sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di proprietà.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.
47. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 3, L. R. 37/2017
2 Parole soppresse al comma 19 da art. 5, comma 3, L. R. 37/2017
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 43/2017
4 Comma 4 interpretato da art. 5, comma 7, L. R. 44/2017
5 Parole soppresse al comma 16 da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 45/2017
6 Parole sostituite al comma 16 da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 45/2017
7 Comma 17 bis aggiunto da art. 5, comma 17, lettera b), L. R. 45/2017
8 Parole aggiunte al comma 18 da art. 5, comma 17, lettera c), L. R. 45/2017
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva per la "Progettazione e realizzazione dei lavori di allargamento del piano viabile e realizzazione di una rotatoria al km 30+060 in comune di Flaibano" di 850.000 euro.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Comune di Flaibano per la realizzazione del medesimo intervento.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
7. Al fine di consentire il rilancio dell'area industriale del Comune di Premariacco, attraverso la realizzazione dei necessari collegamenti viari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune un contributo pari a 100.000 euro per la realizzazione del collegamento della nuova viabilità denominata "Variante di Premariacco" con la zona industriale.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
11. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione di cui al comma 10 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 6.890.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
13. Le entrate di cui al comma 10, per 6.890.000 euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
14. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, subentrata al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno attraverso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, individuata quale struttura idonea all'esercizio delle funzioni di soggetto responsabile del patto territoriale della Bassa Friulana, è autorizzata a procedere alla chiusura amministrativa anche degli interventi infrastrutturali non ancora conclusivamente rendicontati al competente ministero e a introitare i residui finanziamenti statali relativi agli interventi medesimi.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 183.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
16. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la progettazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)".
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
19. Al fine di collegare le Ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 8".
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 37/2017
2 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 11, comma 23, L. R. 37/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 9/2022
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di garantire l'apporto di valutatori esterni dotati di competenza specifica all'interno del Comitato tecnico di valutazione previsto dall'articolo 6 dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro tra la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste-Area Science Park, adottato con decreto 25 maggio 2017, n. 1889/CULT a valere sui singoli avvisi nell'ambito dell'Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020, è riconosciuta al valutatore un'indennità onnicomprensiva pari a 300 euro per la valutazione di ogni singola operazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 8.000 euro per l'anno 2017 e di 11.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
3. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli per il riconoscimento di spese per la realizzazione del programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
8. Con riferimento al bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), emanato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974, al fine di assicurare che gli enti risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 19 aprile 2017, n. 1409/Cult possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, fissato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 15, comma 1, del bando suddetto, è differito al 30 giugno 2018 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016, n. 185, e sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 886, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2017.
10. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27 ter della legge regionale 16/2014, il riconoscimento del pagamento delle quote sociali è da intendersi quale approvazione del rendiconto contenente il pagamento delle quote sociali.
11. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.>>;

d)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 32 bis è aggiunto il seguente:
<<1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.>>;

12. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività degli enti e associazioni operanti nel territorio regionale nei settori culturali attraverso i soggetti di rilevanza regionale di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 16/2014 è concesso un contributo straordinario di 15.000 euro all'Unione dei Gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia e di 40.000 euro all'Unione Società corali del Friuli Venezia Giulia, per il riconoscimento ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei finanziamenti attribuiti dalle Province per attività coristiche e di folclore, nel limite di quanto già percepito nel medesimo anno 2015.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
17. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici degli enti ecclesiastici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1332, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4764/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.
18. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 23/2015, emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1333, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4763/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.
22. Per l'esercizio 2017, l'entità dei contributi da concedere ai singoli Ecomusei riconosciuti è determinata ripartendo le risorse finanziarie disponibili in proporzione alle spese ammissibili previste dai rispettivi programmi annuali di attività, entro la percentuale massima di legge.
23. La disposizione di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, come introdotto dal comma 21, è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2018.
25. L'Associazione di cui al comma 24 può richiedere il finanziamento previsto dal Capo IV del regolamento di attuazione della legge regionale 10/2006 di cui al comma 24, a sostegno dei programmi di attività che l'Ecomuseo da essa gestito realizzerà a partire dall'esercizio 2018; a tal fine presenta domanda di contributo con le modalità ed entro il termine fissati dal regolamento di attuazione della legge regionale medesima.
26. In considerazione dell'alto valore storico e artistico del Castello di Duino e della sua natura di bene dichiarato di interesse culturale, e quindi oggetto di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica ai contributi concessi per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del Castello medesimo.
27. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti dei contributi concessi in materia di beni culturali non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse alle partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale, anche a seguito di subentro nelle partecipazioni delle Province. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa e il soggetto beneficiario.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 255.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
31. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) al Comune di Precenicco un contributo straordinario di 100.000 euro per ulteriori lavori di ristrutturazione per la realizzazione della biblioteca comunale;
b) al Comune di Tarcento un contributo straordinario di 150.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Margherita di Tarcento;
c) al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario di 120.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo;
d) al Comune di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature nonché per la realizzazione di lavori di manutenzione finalizzati al riallestimento della Galleria di arte antica dei Civici Musei e Gallerie di Storia ed Arte di Udine;
e) al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario di 70.000 euro per completare l'acquisto dei terreni e per opere di valorizzazione del Castelliere di Savalons;
f) ) alla Parrocchia S. Maria di Sesto al Reghena un contributo straordinario di 194.000 euro per lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa di Santa Maria in Silvis in Sesto al Reghena;
g) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo straordinario di 237.000 euro per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima.
33. I contributi di cui al comma 31 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento.
34. Il contributo di cui al comma 31, lettera a), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali; i contributi di cui al comma 31, lettere b) e c), sono erogati in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture; il contributo di cui al comma 31, lettera d), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture e del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione; il contributo di cui al comma 31, lettera e), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del contratto di acquisto trascritto.
36. Per le finalità previste dal comma 31, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
37. Per le finalità previste dal comma 31, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
38. Per le finalità previste dal comma 31, lettera c), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
39. Per le finalità previste dal comma 31, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
40. Per le finalità previste dal comma 31, lettera e), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
41. Per le finalità previste dal comma 31, lettera f), è destinata la spesa di 194.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
42. Per le finalità previste dal comma 31, lettera g), è destinata la spesa di 237.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Visco per la realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e il recupero e la valorizzazione storico-monumentale del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
48. Per le finalità previste dal comma 47 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 49.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 163.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giacomo Apostolo (Trieste) un contributo straordinario di 30.000 euro per lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
53. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 50 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
57. All'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
58. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007, come modificate dal comma 57, si applicano con riferimento alla ripartizione dello stanziamento del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018.
59. Ai fini della suddivisione per l'esercizio 2017 degli importi previsti dall'articolo 7, comma 67, lettera a), numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 25/2016 tra gli enti riconosciuti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena ivi indicati, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2016. Il saldo del contributo spettante ai suddetti enti per l'esercizio 2017 viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.
61. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, anche per l'esercizio 2017, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2017.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 61, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 300.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse statali trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 8 della legge 38/2001, disponibili e non ancora utilizzate nel bilancio regionale, per spese di investimento sino a un ammontare di 5.300.000 euro al fine di consentire la realizzazione di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di impianti sportivi adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, nonché di edifici finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi culturali rivolti alla medesima minoranza.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
71. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 15 settembre 2017, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
72. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la progettazione di ciascun intervento.
73. I contributi di cui al comma 70 sono erogati in unica soluzione anticipata, contestualmente al decreto di concessione.
74. Per le finalità previste dal comma 70, lettera a), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
75. Per le finalità previste dal comma 70, lettera b), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
77. I soggetti gestori di cui al comma 76 devono essere in possesso di idonei titoli autorizzatori all'effettuazione degli interventi, rilasciati dai proprietari degli immobili.
79. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 76 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
80. Per le finalità previste dal comma 76, lettera a), è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
81. Per le finalità previste dal comma 76, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
82. Per le finalità previste dal comma 76, lettera c), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
83. Per le finalità previste dal comma 76, lettera d), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
84. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Bandi)
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.>>;

e)
dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

85. Per le finalità previste dall'articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 84, lettera e), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
88. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 87 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
89. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 88 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
94. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Parole sostituite al comma 35 da art. 7, comma 15, L. R. 37/2017
2 Integrata la disciplina del comma 65 da art. 7, comma 36, L. R. 37/2017
3 Parole sostituite alla lettera f) del comma 31 da art. 7, comma 75, lettera a), L. R. 37/2017
4 Parole sostituite al comma 32 da art. 7, comma 75, lettera b), L. R. 37/2017
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 45/2017
6 Integrata la disciplina del comma 70 da art. 7, comma 9, L. R. 45/2017
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 19, L. R. 20/2018
8 Comma 21 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
9 Comma 86 abrogato da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 9/2023
Art. 8
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. Allo scopo di assicurare il raccordo con le iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità promosse dalle Province anteriormente al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione di progetti volti all'attuazione di tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di persone con disabilità, a favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto con i servizi provinciali convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dai datori di lavoro alla Direzione centrale competente in materia di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è erogato previa rendicontazione delle spese sostenute.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
6. Allo scopo di assicurare l'uniformità di trattamento per i datori di lavoro che, nelle more del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 13/2015, hanno presentato domanda per ottenere i contributi previsti dagli avvisi emessi dalle Amministrazioni provinciali a valere sui fondi provinciali per l'occupazione dei disabili, si considerano valide le domande presentate secondo le procedure previste dagli avvisi stessi fino al 31 dicembre 2015.
7. Allo scopo di assicurare continuità di sostegno all'attività dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati denominati Punti di Ascolto, previsti dalla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), ai fini del finanziamento di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale, per l'annualità 2017 sono ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda.
9. L'indennità di cui al comma 8 è determinata, una tantum, nella misura di 5.100 euro.
10. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a riconoscere a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, in base al punto 8 bis dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere tale trattamento per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal citato punto 8 bis, subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi.
11. L'indennità di cui al comma 10 è determinata una tantum nella misura di 1.500 euro.
12. Le indennità di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciute esclusivamente a coloro i quali abbiano presentato regolare domanda di mobilità in deroga ai sensi del punto 8 bis dell'intesa di cui al comma 10.
13. Per le finalità previste dai commi 8 e 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
14. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 13 all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito INPS, che, sulla base dei relativi provvedimenti di concessione regionali, eroga le indennità di cui ai commi 8 e 10 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
15. Con un'apposita convenzione la Regione definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione delle indennità di cui ai commi 8 e 10.
19. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG) quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene la proposta della candidatura della città di Trieste quale Città della scienza 2020 nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum) avanzata dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, nel caso in cui la città di Trieste venga proclamata vincitrice della selezione a Città della scienza 2020 per ospitare l'Euro Science Open Forum (ESOF), un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio all'evento in oggetto.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
24. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza della conferenza internazionale NAV 2018, unico evento scientifico di rilievo nazionale in tema di tecnologie marittime, nonché la sua coincidenza tematica con la Strategia di specializzazione intelligente (S3), quale opportunità per sperimentare un significativo intervento di diffusione della cultura del mare e di orientamento per le nuove generazioni.
25. Per le finalità di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l. un contributo straordinario a sostegno degli interventi di supporto operativo relativi all'evento NAV 2018.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.
28. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
29. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nella misura fissata dal comma 31, all'Istituto statale di istruzione superiore "Lino Zanussi" di Pordenone e all'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone.
30. Il contributo di cui al comma 29 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 25.500 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 17.000 euro a favore dell'Istituto statale di istruzione superiore "Lino Zanussi" di Pordenone e 8.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, di Ronchi dei Legionari, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole del territorio della provincia di Gorizia finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
39. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati, proprietari o gestori di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima infanzia, previste dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.
42. Alle domande di cui al comma 41 è allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.
43. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.
44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.662,63 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento, per 477.222,42 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2 e per 2.440,21 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.
48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 14/2018
2 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 8, comma 1, L. R. 20/2018
3 Comma 38 abrogato da art. 43, comma 1, lettera jj), L. R. 22/2021
4 Parole sostituite al comma 40 da art. 5, comma 85, L. R. 13/2022
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte capitale relative all'anno 2017, è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 11 milioni di euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
12. Per l'ottenimento dei contributi, l'associazione di cui al comma 11 presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, in relazione alle spese sostenute con riferimento all'anno scolastico 2015-2016.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 1.312.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ONLUS, Sezione Provinciale di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno 2017.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e può cumularsi con altri analoghi nei limiti della spesa effettivamente documentata.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
23. Le strutture di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 18 (Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi), non sono soggette alle disposizioni di cui al regolamento recante la definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LaLuna ONLUS impresa sociale con sede a San Giovanni di Casarsa (PN) un contributo straordinario di 350.000 euro a sostegno della realizzazione di un progetto sulla vita indipendente anche ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 350.000 euro a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) con sede a Gradisca d'Isonzo un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla normativa per la sicurezza degli edifici destinati ai disabili.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 200.000 euro, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
39. Nelle more del perfezionamento degli atti che determinano le procedure di istruttoria delle domande e di erogazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015, in conformità con quanto previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA, gli importi delle erogazioni bimestrali di MIA effettuate in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 180/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216), qualora erogati in difetto o in eccesso per indisponibilità di informazioni puntuali relative agli importi da detrarre ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 e agli importi spettanti a titolo di SIA, sono compensati con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
41. L'importo di cui al comma 40 è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di un apposito accordo.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
43.
L'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria)
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Assemblea dell'Unione si avvale del supporto di una apposita Commissione. I Sindaci possono delegare alla partecipazione, anche in via permanente, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 18.>>.

50.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), prima delle parole <<il 25 per cento>> è inserita la seguente: <<almeno>>.

51.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola <<spettacoli>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)>>.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA ONLUS con sede a Trieste un contributo di 80.000 euro per la realizzazione della recinzione di una struttura di ricovero per animali.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" un contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone finalizzate all'adeguamento del sistema viario contestuale alla realizzazione del nuovo ospedale.
58. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 57 l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" presenta domanda, corredata della documentazione progettuale approvata anche dal Comune di Pordenone, alla Direzione competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.
59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
61. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 60, le modalità per il loro utilizzo e sono disciplinate le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.
62. Il contributo di cui al comma 60 è articolato in misura decrescente nell'arco di tre anni, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.
63. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di integrazione sociosanitaria nelle modalità definite dal regolamento di cui al comma 61.
65. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro alla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli per il perseguimento dei fini istituzionali.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 37/2017
2 Parole sostituite al comma 12 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole soppresse al comma 60 da art. 8, comma 2, L. R. 44/2017
4 Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 30, L. R. 45/2017
5 Parole aggiunte al comma 24 da art. 11, comma 11, L. R. 12/2018
6 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 21, L. R. 25/2018
7 Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 44 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9 Comma 45 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
10 Comma 47 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
11 Comma 48 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
12 Comma 18 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 88, L.R. 5/1994, con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 24 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
15 Comma 25 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
16 Comma 49 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
17 Lettera g) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 10 bis, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 3.322.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
5.
All'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono apportate le seguenti modifiche:

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
6. All'articolo 17 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 17 della legge regionale 9/2017, come modificato e integrato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento previsto con riferimento all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 9/2017, con riferimento alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. In riferimento all'erogazione delle risorse relative al trasferimento del fondo di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 25/2016, non si applicano le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
12. Le Unioni territoriali intercomunali che hanno nominato l'organo collegiale di revisione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avvalersi di tale organo fino alla sua scadenza triennale.
15. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo siano pervenute agli uffici regionali oltre il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma 9.
16. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora i dati utili ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale 18/2015 siano pervenuti agli uffici regionali competenti in materia di finanza locale in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 15, primo periodo.
17. Per l'anno 2017 gli enti locali comunicano la scadenza dell'incarico dei propri revisori almeno quarantacinque giorni prima della scadenza stessa, mediante pubblicazione nell'Albo on line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
18.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), dopo le parole <<si conclude>> è inserita la parola <<entro>>.

20. All'articolo 8 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.
3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.
3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.
3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.
3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.>>;

21.
Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:

28.
In considerazione dell'avviato procedimento di soppressione delle Province, disciplinato dalla legge regionale 20/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018 i sovracanoni rivieraschi di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono interamente attribuiti ai Comuni rivieraschi.

29.
Per effetto della legge regionale 20/2016, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 233 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le Province commissariate del Friuli Venezia Giulia.

(9)
31.
Al comma 32 bis dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, dopo le parole <<e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda),>>, sono inserite le seguenti: <<nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016),>>.

33. Le risorse di cui al comma 32 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa da ciascuna Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato, per ciascuna Provincia, nelle lettere da a) a d) del comma stesso.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 1.728.720 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
36. I servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo provvedono alla ricognizione dei contributi di cui al comma 35, indicando per ciascun contributo se sussista o meno la necessità del mantenimento dell'obbligo di rendicontazione, e ne trasmettono l'elenco al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
37. Per le finalità previste dal comma 35, con riferimento alle risorse pluriennali concesse dalle Province ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e dell'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi concessi nella misura già quantificata dalle Province e utilizzano eventuali economie di spesa per interventi riferiti alle medesime finalità, ai sensi del combinato disposto dell'allegato B, numero 5, lettera a), e dell'allegato C, numero 5, lettera a), dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014.
38.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo le parole <<suo funzionamento>> sono aggiunte le seguenti: <<, nell'ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale>>.

39. In relazione alle previsioni dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, la Regione assicura:
b) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale del maggior gettito IMU dovuto dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2017;
c) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.
40. In relazione a quanto disposto dal comma 39, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei dati relativi al 2016 inviati, anche informalmente, dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggior e minor gettito IMU 2016 e 2017 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.
41. In caso di incapienza delle quote del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 39, lettere a) e b), per la parte residua, avviene mediante versamento diretto dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2017.
43. Le entrate derivanti dal disposto di cui al 41, previste in 6 milioni di euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
44. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate, per l'anno 2017, tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 39.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 450.000 euro ripartiti in 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
48. Per le particolari esigenze organizzative, la Regione assegna all'Unione territoriale intercomunale Collinare un contributo straordinario di 65.000 euro annui per il triennio 2017-2019. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 195.000 euro, suddivisa in ragione di 65.000 auro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
54. Per la finalità prevista al comma 50 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
56.
L'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 78
 (Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.>>.

57. Le disposizioni di cui all'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, trovano applicazione a decorrere dalle elezioni amministrative 2017 per i Comuni sopra i 30.000 abitanti e dalle elezioni amministrative 2018 per i restanti Comuni.
58. In sede di prima applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, il termine di cui al comma 3 scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 39 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017
2 Lettera c bis) del comma 39 aggiunta da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole aggiunte al comma 42 da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 37/2017
4 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5 Comma 50 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
6 Comma 51 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
7 Comma 52 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
8 Comma 53 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
9 Parole soppresse al comma 29 da art. 13, comma 9, L. R. 20/2018
10 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
11 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
12 Comma 27 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
3. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, e per un corretto caricamento del bilancio di previsione della Regione, per gli anni 2017-2019, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni), gli importi stanziati e impegnati, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata Tabella P, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato.
4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 26 e 27, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 (Disposizioni finanziarie urgenti), e dal decreto del Ragioniere Generale 6 aprile 2017 n. 1054 ( Dlgs. 118/2011 art. 3 C. 4 - riaccertamento ordinario dei residui in attuazione della DGR 612 dd. 31.3.2017).
5. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale erogano in via provvisoria, con decorrenza 1 agosto 2017 e con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella misura prevista, per l'anno 2017, dall'accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali, salvo conguaglio all'atto della stipula del Contratto collettivo di comparto per il triennio 2016-2018.
6. Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018 la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), può essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018.
7. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, è destinata la spesa complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in ragione di 273.045,81 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
8. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.771.660,50 euro, suddivisa in ragione di 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall' articolo 127 della legge regionale 13/1998 , al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia maturato entro la data del 30 settembre 2024 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data. Limitatamente alle assunzioni nella categoria B il requisito dei tre anni di servizio si ritiene soddisfatto anche qualora svolto parzialmente nella categoria immediatamente inferiore a condizione che la stessa sia stata dichiarata a esaurimento entro il 31 dicembre 2020 con atti formali adottati dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 11 e 12, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici.
13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 75/2017, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.
14. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva di Comparto, al personale regionale e a quello collocato in posizione di comando presso la Regione, assegnato allo svolgimento, presso la Protezione civile della Regione, delle attività relative al NUE 112 di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e operante, a tali fini, con articolazione dell'orario a copertura delle 24 ore, è corrisposto, a decorrere dalla data di avvio delle suddette attività, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dalla disciplina contrattuale afferente le prestazioni lavorative svolte in turnazione.
16. In relazione al disposto di cui al comma 14, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale, è iscritto lo stanziamento di 37.000 euro per l'anno 2017, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3, e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.
17.
Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è abrogato.

18.
Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo le parole <<personale somministrato>> sono inserite le seguenti: <<e a tempo determinato>>.

19.
Una quota dei budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), pari a, tenuto conto del numero di unità di personale trasferite alla Regione per effetto del processo complessivo di trasferimento di funzioni dalle soppresse Province, 1 milione di euro, è assegnata alla Regione a partire dall'anno 2017.

20. A decorrere dall'1 gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.
21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, l'efficacia dell'articolo 7, dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi 2 e 3, dell'articolo 41 e dell'articolo 49 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è sospesa.
24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia Spa la titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società di logistica interportuale ad essa assegnate.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.
28. Agli oneri derivanti dal comma 27 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi del comma 26, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui dell'articolo 1, comma 3.
30. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.
31. Per le finalità di cui al comma 30, è destinata la spesa di 2.624.197,17 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 34.
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.
33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 10, L. R. 37/2017
2 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 2, comma 15, L. R. 44/2017
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 10, comma 24, L. R. 44/2017
4 Integrata la disciplina del comma 30 da art. 11, comma 17, L. R. 45/2017
5 Parole sostituite al comma 12 da art. 27, comma 5, L. R. 4/2018
6 Comma 13 bis aggiunto da art. 5, comma 5, L. R. 12/2018
7 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 12, comma 6, L. R. 20/2018
8 Parole aggiunte al comma 13 da art. 12, comma 10, L. R. 20/2018
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
10 Comma 12 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
11 Comma 12 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
12 Parole aggiunte al comma 25 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13 Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15 Parole sostituite al comma 11 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 15/2020
16 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 15/2020
17 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 11 da art. 66, comma 1, L. R. 6/2021
18 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 29, lettera a), L. R. 13/2021
19 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 29, lettera b), L. R. 13/2021
20 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 45, comma 1, L. R. 8/2022
21 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24 Parole sostituite alla lettera c) del comma 11 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 12
 (Assegnazione concertata di risorse per lo sviluppo di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali)
1. In sede di prima attuazione della previsione dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e in deroga alla previsione di cui al medesimo articolo 7, comma 3, nonché in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è definita l'allocazione delle risorse finanziarie destinate alle Unioni territoriali intercomunali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato per l'anno 2017 a favore delle Unioni territoriali intercomunali il fondo unitario per lo sviluppo di area vasta di 13.582.715 euro.
3. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2017 e di durata superiore all'anno trova prosecuzione negli anni successivi con l'Intesa 2018-2020, nel quadro delle risorse disponibili con riferimento al triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali che hanno trasmesso alla Regione tramite la Piattaforma digitale dedicata il Piano dell'Unione o il documento riepilogativo del Piano entro il 15 luglio 2017, per gli importi e le finalità indicate nella Tabella N di cui al comma 8.
5. La quota ripartita a favore delle Unioni di cui al comma 4 in base alla concertazione del Sistema integrato è impegnata a favore dei beneficiari e per gli interventi specificati nei patti stipulati tra la Regione e le singole Unioni territoriali intercomunali entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti medesimi; i patti potranno definire le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche ai fini della loro rendicontazione, è effettuato tramite la Piattaforma digitale dedicata messa a disposizioni delle Unioni. I patti territoriali potranno contenere indicazioni in merito.
7. Le risorse spettanti a ciascuna Unione sono concesse, per la parte di competenza di ciascun Servizio, entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti territoriali, salvo diverse indicazioni ivi contenute.
8. In relazione al combinato disposto di cui ai commi 2 e 9 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui alla allegata Tabella N.
9. E' approvata l'allegata Tabella Q "Intesa per lo sviluppo 2017-2019".
Art. 13
 (Conferme e devoluzione di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), ancorché il Comune di Spilimbergo non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge regionale 2/2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale" che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di inizio dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 14/2016.
5. Per le finalità di cui al comma 4 il Comune di Fagagna presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 2/2006, a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, ancorché il Comune di Tavagnacco non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comune di Tavagnacco presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
9. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione delle attività e di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.
12. Ai sensi del comma 10, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
13. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 12 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
14. Il procedimento di cui al comma 10 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 11, con l'adozione del decreto di fissazione del nuovo termine di rendicontazione.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo quindicennale di 29.856,07 euro concesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), con decreto n. 2791 del 3 dicembre 2007, per i lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione, esecuzione dei servizi igienici e di opere accessorie di completamento presso l'ex chiesa di San Francesco, per le diverse opere atte al conseguimento del C.P.I. - impianti elettrici speciali nonché opere edili accessorie presso l'ex chiesa di San Francesco, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
16. Al fine di permettere all'Università di Trieste una nuova programmazione degli investimenti a sostegno dell'edilizia universitaria, è autorizzata la devoluzione dei contributi regionali già concessi e non ancora erogati all'Università di Trieste per investimenti già programmati, ma non ancora attuati, destinandoli ad altri interventi previsti dall'Ateneo.
18. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.
19. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.
20. Al fine di conciliare le esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi a enti locali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), rideterminando la spesa ritenuta ammissibile, anche eliminando la quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1995 nel caso in cui la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche oggetto di contributo non risultino ancora avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Per le finalità di cui al comma 20 i beneficiari presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario e la proposta vincolante di rideterminazione della spesa ritenuta ammissibile. Con apposito provvedimento amministrativo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, la nuova determinazione della spesa ritenuta ammissibile, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Sacile il contributo in conto capitale di 550.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione dell'area pubblica "ex Tallon", con decreto n. PMT/SEDIL/PN/S1/2303/ERCM/12/10 dell'8 novembre 2011, e il contributo ventennale di annui 78.395,68 euro concesso, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), per l'attuazione del piano del centro storico, con decreto n. ALP.4/PN/EP/400/575 del 26 marzo 2008, limitatamente alle undici annualità già erogate, per complessivi 862.352,48 euro, per opere diverse di viabilità.
23. Per le finalità di cui al comma 22 il Comune di Sacile presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessata giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.
24. Il Comune di Sacile è autorizzato a utilizzare le economie relative al contributo concesso per la realizzazione di due intersezioni a rotatoria al Km 66+731 e al Km 67+183 della SS n. 13 Pontebbana, con decreto n. PMT/4464/VS.1.0.21, per opere diverse di viabilità.
25. Con riferimento ai bandi per il finanziamento di progetti per la realizzazione, manutenzione, gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, emanati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2636 e 20 febbraio 2015, n. 303 e con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), il termine massimo di conclusione dei lavori, fissato dai bandi suddetti in diciotto mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei singoli beneficiari, della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, è stabilito in ventiquattro mesi con decorrenza dalla data medesima.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo concesso sulla base del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 2636/2014 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 303/2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine fissato con il decreto di concessione, né sia stata tempestivamente richiesta la proroga del termine stesso.
27. Per le finalità di cui al comma 26 il Comune di Arta Terme presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso.
28. Ai sensi del comma 26 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine di fine lavori; in ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di ventiquattro mesi stabilito dal comma 25.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10/2000, al Comune di Sacile per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
32. L'erogazione del contributo di cui al comma 29, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreto n. 2102/CULT del 4 giugno 2015, permane sospesa, in deroga al disposto dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 31.
Art. 14
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella R.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella O.