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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  4-4-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai problemi sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1› gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui egli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dello articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1› gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nella attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.