Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 2
 (Attività economiche)
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.570.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo a sollievo degli oneri derivanti da interventi di miglioramento dell'area del complesso termale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
9. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a impiegare le somme assegnate dall'Amministrazione regionale nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e non utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2016 per le medesime finalità.
15. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle riserve di caccia e dagli altri soggetti che esprimono i Presidenti dei distretti venatori per la predisposizione dei Piani venatori distrettuali (PVD) già approvati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge.
17. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese sostenute e sono erogate, entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 16, nella misura massima del 60 per cento delle spese medesime.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
26. Nell'ambito delle finalità di promozione dei mercati rurali periodici di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà dei chioschi prefabbricati per l'allestimento dei mercati contadini agli enti locali già comodatari degli stessi.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2016, aiuti a sostegno dell'attività di monticazione in conformità alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
30. Gli aiuti di cui al comma 29 sono concessi sulla base del numero delle Unità bovino adulto (UBA) monticate e sulla base dei costi sostenuti per il trasporto delle medesime in alpeggio.
31. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui al comma 29, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto e di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".
37. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità previste al comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
39. Il pagamento in misura pari al 30 per cento, o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 220.000 euro, delle somme dovute dai primi acquirenti latte e irrogate con ordinanza ingiunzione per violazioni dell' articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati e determina la definizione degli eventuali giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale.
41. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
42. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
43. Le somme derivanti dal disposto di cui ai commi 40 e 41 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
47. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa, tenendo conto della necessità di un maggior contributo per gli utenti forniti dalla rete di distribuzione di gpl rispetto a quelli forniti dalla rete di distribuzione a aria propanata.
48. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande.
49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
50. Al fine di sostenere le iniziative connesse al riconoscimento della città di Tolmezzo a città alpina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Tolmezzo di 30.000 euro.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
55. I fondi disimpegnati di cui al comma 53 e già stanziati per il progetto wireless sono destinati ad implementare le risorse dell'Amministrazione regionale e del MiSE per banda ultra larga per interventi in area montana d'intesa con l'Unione Intercomunale della Carnia ovvero, nel caso in cui ciò non sia necessario per la raggiunta copertura con i Programmi Ermes o BUL tramite Infratel, essere destinati a specifici progetti territoriali di sviluppo di reti pubbliche locali (es. collegamento di scuole, istituti sanitari...) sempre di area montana.
57. Al fine di attuare un progetto di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a seguito dell'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del complessivo progetto citato, ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di BIC Incubatori FVG S.p.A. detenuta da Friulia S.p.A., corrispondendo, a titolo di compenso, azioni Friulia S.p.A. il cui valore è desunto dall'ammontare del patrimonio netto quale risultante dal più recente bilancio asseverato dalla società di revisione. Il valore assegnato alle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A. viene determinato dalla perizia di stima di cui al comma 58.
58. Per la valutazione delle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A., oggetto di trasferimento ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 57, Friulia S.p.A. richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente.
59. In attesa degli esiti della perizia di cui al comma 58, il valore massimo previsto ai fini della contabilizzazione dell'operazione di cui al comma 57 è quello indicato in 1.450.484 euro quale patrimonio netto al 30 giugno 2016 nel bilancio approvato di BIC.
60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 1.450.484 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e sviluppo per gli affari economici) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
61. Agli oneri derivanti dal comma 60 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste dal comma 57 per l'anno 2016 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
68.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole <<alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dal titolo IV della legge medesima>>.

70. In deroga a quanto previsto dall'articolo 147 della legge regionale 2/2002 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori), è consentito il finanziamento, esclusivamente per l'anno 2016 e al fine di consentire il corretto svolgimento dei campionati mondiali paraolimpici di sci, programmati nel 2017 sul territorio regionale, di un corso straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste da sci per soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione.
71. Il contributo di cui al comma 70, finanziato con i fondi stanziati sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), è concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale che abbiano provveduto alla presentazione della manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 per l'attività di informazione, animazione e orientamento, svolta nell'anno 2016, sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.
74. I contributi di cui al comma 73 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
76. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.
77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 4/2016, pari a 18 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, nonché le risorse disponibili per i contributi alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 4/2016, pari a 1.585.933,46 euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005. L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2017.
79. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 si provvede sulle autorizzazioni di spesa disposte a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
81. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese. Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti.
82. Le garanzie di cui al comma 81 sono concesse in relazione a operazioni di finanziamento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".
83. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato B) al decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4120/Prodraf/Tur del 3 novembre 2014, per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 109 della legge regionale 2/2002, di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante assegnati per l'anno 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 360/Pres, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
86. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport, tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
89. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 88, lettera b), è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
91. La disciplina di cui all'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 90, si applica anche alle procedure di acquisto effettuate nei nove mesi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
92. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 90, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
94. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 93, è destinata la spesa di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
96. Al fine di consentire alle piccole imprese ad indirizzo lattiero - caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
97. I contributi di cui al comma 96 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
98. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 96 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
100. Per le finalità previste al comma 96 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
101. Al fine di garantire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui agli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle more della conclusione delle procedure per l'affidamento dei relativi servizi a seguito della riorganizzazione a livello regionale delle attività medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi le convenzioni stipulate dalle Province.
102. Le attività di cui al comma 101 sono finanziate con le risorse stanziate sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
106. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2007, è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ragione di 52.000 euro per l'anno 2016 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
107. Per il funzionamento delle Commissioni d'esame dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2007, è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
108. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.>>;

109. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 1.176.000 euro suddivisa in ragione di 572.000 euro per l'anno 2016 e 302.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
110. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 164.000 euro suddivisa in ragione di 98.000 euro per l'anno 2016 e 33.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
112. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Aviano.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
116. Per le malghe di cui al comma 115 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
117. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
118. I finanziamenti di cui al comma 115, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
119. I finanziamenti di cui al comma 115, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
120. Possono presentare istanza di finanziamento esclusivamente i Comuni che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe all'atto della domanda. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
121. Il finanziamento di cui al comma 115 è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.
122. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale dell'area carsica, successivamente alla sua ammissione a finanziamento secondo quanto previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli atti attuativi regionali, aiuti aggiuntivi a carico del bilancio regionale pari a 400.000 euro. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e con le medesime modalità di quelle cofinanziate che verranno assegnate per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio.
124. L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale è autorizzata ad avviare le procedure per l'adeguamento del capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" nonché degli indicatori di risultato e di performance della Misura 19, secondo quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1305 e n. 1303 della Commissione, del 17 dicembre 2013, quale presupposto di legittimità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 123.
125. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Confartigianato Pordenone - Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Pordenone per la realizzazione di uno studio in materia di sviluppo di iniziative per la nascita di attività artigiane tramite la condivisione di risorse e servizi, anche nella forma del coworking.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata alla Servizio competente in materia di sviluppo dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per la finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Monte Fortin di Farra d'Isonzo un contributo straordinario di 10.000 euro per interventi di valorizzazione turistica delle gallerie cannoniere risalenti al primo conflitto mondiale.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
131. Per le finalità previste dal comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
134. La domanda di contributo di cui al comma 133, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
135. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
136. Il contributo di cui al comma 133 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
137. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
139. L'individuazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 33/2015 è effettuata dal Commissario liquidatore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decorsi i quali vi provvede l'Amministrazione regionale.
140. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 16 ter, della legge regionale 33/2015, come inserito dal comma 138, è stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
141. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:
142. Il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta il programma di cui all'articolo 14, comma 5 nonies.1, della legge regionale 3/1999, come inserito dal comma 141, lettera b), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
145. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 145, contributi ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.
147. Per le finalità previste dal comma 143 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016.
148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la conoscenza e la diffusione della nuova denominazione "DOC Friuli Venezia Giulia".
149. Il contributo di cui al comma 148 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 148 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
151. Per le finalità di cui al comma 148 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
153. I contributi di cui al comma 152 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dai relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
154. Per le finalità previste al comma 152 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
155. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Comma 133 sostituito da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 16/2016
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 89, comma 1, L. R. 21/2016
3 Lettera b) del comma 67 abrogata da art. 105, comma 5, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
4 Comma 39 interpretato da art. 3, comma 13, L. R. 24/2016
5 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 3, comma 14, L. R. 24/2016
6 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 36, L. R. 25/2016
7 Lettera b) del comma 67 abrogata da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
8 Comma 103 abrogato da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 . La disposizione continua ad applicarsi fino al 31/12/2017, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. b), della medesima L.R..
9 Comma 104 abrogato da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 . La disposizione continua ad applicarsi fino al 31/12/2017, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. b), della medesima L.R..
10 Parole aggiunte al comma 81 da art. 2, comma 51, L. R. 31/2017
11 Parole aggiunte al comma 143 da art. 2, comma 53, L. R. 37/2017
12 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
13 Comma 14 abrogato da art. 53, comma 1, lettera y), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
14 Comma 111 abrogato da art. 53, comma 1, lettera y), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
15 Integrata la disciplina del comma 81 da art. 1, comma 15, L. R. 14/2018
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 14/2018
17 Integrata la disciplina del comma 133 da art. 1, comma 118, L. R. 14/2018
18 Integrata la disciplina del comma 81 da art. 1, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 35, comma 1, L. R. 6/2019
20 Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Comma 146 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22 Parole sostituite al comma 143 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
23 Parole sostituite al comma 146 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
24 Parole sostituite al comma 146 bis da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
25 Comma 146 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 13/2021
26 Comma 1 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
27 Comma 2 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
28 Comma 44 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
29 Il comma 1 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
30 Il comma 2 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
31 Il comma 44 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
32 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
33 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
34 Comma 44 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.