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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 (in G.U. 30/05/2003, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  25-11-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Adempimenti degli acquirenti
1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.
((9))
2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6. (6)
((9))
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina.
4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.
6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 1) che tutti i versamenti di cui al comma 2 del presente articolo, sono rinviati al 31 luglio 2006.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che: "Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008".