Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996
Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 57
1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge 1 dicembre 1986, n. 879
, le disposizioni dell'
articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53
, sono conservate in vigore anche con riferimento alle previsioni di cui all'
articolo 4, primo comma, della citata legge n. 879 del 1986
.