Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 10
I dipendenti camerali della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono - a domanda - essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.