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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-3-1968

Art. 5


Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.
Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.
In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.
Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, ovvero con la cessazione dal servizio.