Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 7
 
Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati č soggetto a preventiva impegnativa da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanitā; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione č soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.
Nel caso di ricovero d' urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanitā conterrā anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.
L' impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrā essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.
All' infuori dei casi di comprovata urgenza, l' Assessorato dell' igiene e della sanitā potrā subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l' autorizzazione di cui ai precedenti commi, dā titolo all' utente per il solo rimborso in forma indiretta da parte della Regione di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.
Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanitā competenti per territorio.