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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128

Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1990)
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Testo in vigore dal:  8-5-1969

Art. 14

Servizio di accettazione


In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione articolato in sanitaria ed amministrativa.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.
Negli ospedali di zona il servizio di accettazione può essere svolto, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.
In ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati, divisi per sesso.
L'ammissione degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di guardia.
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale certificazione deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto di ricovero, è ammesso ricorso al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale.
Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, e necessario, con adeguata assistenza medica, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.
Il giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla competenza del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla durata del ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari curanti.
Gli enti interessati, previ accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale, possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso i medici curanti circa l'andamento e la prognosi della malattia degli infermi per i quali sostengono le spese di spedalità.
La dimissione dell'infermo viene stabilita dal primario e comunicata tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascun ente ospedaliero.
Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'ospedale.