<<Art. 83
(Commissione regionale per le servitù militari)
1. È istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.
2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell'
articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'
articolo 1 della legge 104/1990, ed è composta:
a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;
b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli Venezia Giulia.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.
4. La Commissione esprime parere:
a) sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;
b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell'amministrazione della difesa;
c) sulla stipulazione di protocolli d'intesa fra l'Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli Venezia Giulia.
d) sulle attività del comitato misto paritetico.
5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all'
articolo 3 della legge 898/1976.
6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.
7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.
9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.
10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2, lettera b), spetta un gettone di presenza oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.