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Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 42 bis
 (Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..
2.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014