LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 12/2009 . Il direttore generale decade dall'incarico a decorrere dall'1 ottobre 2009; il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali decadono il 31 dicembre 2009.
2Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 3
 (Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.
(2)
1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.
2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
2A decorrere dall'1 ottobre 2009 decade dall'incarico il direttore generale e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, come stabilito dall'art.10, comma 2, L.R. 12/2009.
Art. 5

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
4Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
5Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Commi 3, 4 e 5 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 11
 (Responsabili degli uffici delle Aziende
sanitarie regionali)
1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera o), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 10, L. R. 37/1995 , con effetto dall' 1 gennaio 1996.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 49/1996
2Comma 3 abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 49/1996
3Comma 9 abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 49/1996
4Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 10/1998
5Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 2, L. R. 10/1998
6Comma 2 ter aggiunto da art. 35, comma 2, L. R. 10/1998
7Integrata la disciplina del comma 7 da art. 35, comma 3, L. R. 10/1998
8Comma 5 sostituito da art. 4, comma 14, L. R. 4/2001
9Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
10Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
11Comma 4 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
12Comma 6 sostituito da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
13Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 9, L. R. 11/2011
14Comma 1 sostituito da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
15Comma 2 sostituito da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
16Parole soppresse al comma 2 bis da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
17Comma 2 ter sostituito da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
18Parole sostituite al comma 4 da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
19Comma 4 quater aggiunto da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 21/2013
20Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, lettera g), L. R. 21/2013
21Parole soppresse al comma 6 da art. 48, comma 1, lettera h), L. R. 21/2013
22Parole sostituite al comma 6 da art. 48, comma 1, lettera h), L. R. 21/2013
23Parole sostituite al comma 7 da art. 48, comma 1, lettera i), L. R. 21/2013
24Comma 8 abrogato da art. 48, comma 1, lettera j), L. R. 21/2013
25Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 15/2014
26Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 15/2014
27Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera c), L. R. 15/2014
28Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 17, lettera a), L. R. 15/2014
29Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 17, lettera b), L. R. 15/2014
30Parole sostituite al comma 7 da art. 8, comma 18, L. R. 15/2014
31Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 20/2015
32Articolo abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.
Art. 16
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, relativamente alla dotazione finanziaria dell'Agenzia, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 17
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.