LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 4

Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuattive della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 Autorizzazione alla prosecuzione
dell' attività dei Consorzi di sviluppo
industriale con la partecipazione di enti
locali
1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1993
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/1994
3Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/1996
4Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 26/1997
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 3
 Interventi per la realizzazione di un piano
di insediamenti produttivi (PIP)
1. Le attività previste dall' articolo 27, comma quinto e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dirette alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), possono essere svolte dai Comuni per il tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. A tale scopo il Comune interessato stipula con la società apposita convenzione.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all' introito dei relativi corrispettivi.
3. Con l' atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all' acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall' articolo 27, ultimo comma, della legge n. 865/1971, in base alle eventuali indicazioni dell' Amministrazione comunale.
4. All' utilizzazione delle aree cedute in proprietà si applica l' articolo 50, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999