Art.  71
          
       
          
          
          
            1.   Il  Presidente  ed  i  componenti dei Collegi dei revisori dei conti  degli  Enti  regionali  durano in carica quattro anni  e possono  essere  riconfermati  per  una sola volta.
 
          
          
          
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
 
          
          
          
            2Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
 
          
          
          
            3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
 
          
          
          
            4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita  da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
 
          
          
          
            5Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
 
          
          
          
            6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
 
         
        
          Art.  72
          
          
          
          
            1.  L' Ente regionale per la promozione  e  lo  sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al  Centro regionale  di  sperimentazione agraria   ed   al   Centro  regionale   vitivinicolo   nella titolarità  dei rapporti giuridici attivi e passivi  e  dei beni mobili ed immobili.
          
          
          
            2.   I Centri  zonali  già  istituiti  presso  l' Ente regionale  per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze  dell' Ente regionale  per  la  promozione  e  lo sviluppo dell' agricoltura.
          
          
          
            3.  L' Ente regionale per la promozione  e  lo  sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire  dal novantunesimo  giorno successivo alla  data  di  entrata  in vigore  della presente legge; entro tale termine si provvede altresì   alla  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
          
          
          
            4.  Fino  alla  nomina del Consiglio di  amministrazione dell' Ente  regionale  per  la  promozione  e  lo   sviluppo dell' agricoltura, i  Consigli di amministrazione dell' Ente regionale  per  lo  sviluppo  dell' agricoltura, del  Centro regionale  di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a)  ad  individuare lo stato di consistenza dei beni  mobili     ed  immobili  di proprietà dell' Ente operando altresì     la  ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi  e     passivi;
b)  a  definire il conto consuntivo antecedente alla data di     inizio dell' attività dell' ente subentrante.
 
          
          
          
            5.   La   Giunta   regionale  provvede,   con   propria deliberazione,  ad approvare gli atti di  cui  al  comma  4, lettere a) e b).
          
          
          
            6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio  di  amministrazione  dell' Ente regionale  per  i problemi  dei migranti, così come modificati dagli articoli 17,  20,  21  e 29, sono ricostituiti entro sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
            7.  In  sede  di  prima  applicazione  i  Consigli   di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e  lo sviluppo  dell' agricoltura,  dell' Ente regionale  per   lo sviluppo  dell' artigianato,  dell' Azienda regionale  delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio  di  amministrazione  dell' Ente regionale  per  i problemi   dei  migranti,  da  costituirsi  o  ricostituirsi secondo  le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20,  21  e 29,  e  nel  rispetto dei termini di cui ai  commi  3  e  6, possono  validamente riunirsi quando sia stato  nominato  un numero  di  componenti pari ad almeno la  metà  del  numero complessivo dei componenti medesimi.
          
          
          
            8.  Nella  prima ricostituzione del Consiglio  direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all' articolo 21, comma 2, sono  confermati  i  rappresentanti di cui  all' 
articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971,  come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21,  in  carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
            9.  In  sede di prima costituzione e ricostituzione  dei Consigli  di  amministrazione,  rispettivamente,  dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell' Ente  regionale  per  lo  sviluppo  dell' artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta,  alle designazioni congiunte di cui all' articolo 8,   comma   1,   lettera  e),  della  presente   legge,   e dell' articolo 6, comma 1, lettera e), della 
legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
 
          Note:
          
          
          
            1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
 
          
          
          
            2Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
 
         
        
          Art.  77
          
          
          
          
            1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua  a trovare   applicazione  il  contratto  di  lavoro  a   tempo indeterminato,  regolato dalle norme  dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 12 settembre  1990, n. 48, che viene fatto salvo  in  ogni  sua disposizione.
 
          
          
          
            2.  Il dipendente assunto con il contratto di lavoro  di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la   promozione   e   lo  sviluppo  dell' agricoltura  nella trattazione  di tutti gli affari inerenti il  settore  della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del  rapporto, al  Servizio  della vitivinicoltura di cui all' 
articolo 208 quater  della  legge  regionale  n.  7/1988,  come  aggiunto dall' articolo 41.
 
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 20/1996
 
         
        
          Art.  79
          
       
          
          
          
            1.  Ferme  restando  le abrogazioni  già  disposte,  si intendono    inoltre   abrogate   tutte   le    disposizioni incompatibili  con  quanto previsto  dalla  presente  legge, nonché  le leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15,  4  marzo 1971, n. 8, e 20 giugno 1988, n. 60.