Art. 2
Opere soggette a comunicazione - denuncia
1. Fermo restando l' obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all' articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'
articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. La comunicazione - denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall' asseverazione del progettista in ordine all' osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.
4. La ricezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell' attestazione dell' avvenuta comunicazione - denuncia, autorizza l' inizio dei lavori, ai sensi dell'
articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s' intende l' inizio dell' esecuzione delle strutture previste dal progetto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 3
Opere soggette a verifica tecnica
1. I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti a verifica sull' osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell' opera dell' apposita commissione tecnica di cui all' articolo 5.
2. Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre che al Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione - denuncia di cui all' articolo 2.
3. Il risultato, se positivo, autorizza l' inizio dei lavori.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2 bis, L. R. 30/1988 nel testo modificato da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 4
Opere soggette a verifica tecnica a campione
2. La nomina del collaudatore deve avvenire, pertanto, prima dell' inizio dei lavori, con incarico del collaudo in corso d' opera e della revisione dei calcoli.
3. Le opere considerate dal presente articolo debbono, altresì, essere soggette a verifica a campione, con le modalità poste dal comma 1 dell' articolo 3.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono fissati i criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l' attuazione del sorteggio del campione.
5. La Giunta regionale si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di sottoporre, con motivato provvedimento, anche singoli progetti delle opere predette a verifica.
6. Il risultato delle verifiche di cui al presente articolo, se positivo o con prescrizioni, una volta comunicato agli interessati, autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2 bis, L. R. 30/1988 nel testo modificato da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 5
Commissione tecnica provinciale
1. Ai fini dell' effettuazione della verifica sull' osservanza delle norme sismiche, le Direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.
2. Ciascuna commissione è costituita da:
a) il Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro dipendente regionale di grado non inferiore a funzionario, appartenente alla specializzazione tecnico - ingegneristica;
b) un dipendente regionale di grado non inferiore a consigliere appartenente alla specializzazione tecnico - ingegneristica, designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
c) quattro esperti, scelti fra terne indicate dai rispettivi ordini professionali, in numero di due tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri ed in numero di uno ciascuno tra gli appartenenti all' Ordine degli architetti ed all' Ordine dei geologi.
3. Svolge funzione di segretario un dipendente in servizio presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici, di grado non inferiore a segretario, appartenente alla specializzazione tecnica, designato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.
4. In caso di assenza o impedimento del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione provinciale dei lavori pubblici.
5. Qualora gli ordini professionali non comunichino le terne di cui al comma 2, lettera c), entro trenta giorni dalla richiesta, l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui al medesimo comma 2, lettera c).
6. Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in due anni, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. A parità di voti prevale quello del presidente.
9. Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del Direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.
10. Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all' importo massimo previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all' ottavo livello funzionale.
11. Al componente la commissione che verrà incaricato dal Presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso nella misura fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
12. Ai fini di quanto disposto dai commi 10 e 11, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi ed esperti invitati ai sensi del comma 9.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 31/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 4, L. R. 31/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
3Parole sostituite al comma 6 da art. 29, comma 3, L. R. 31/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 2, L. R. 16/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 7, L. R. 16/2009
6Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 6
1. La comunicazione - denuncia di cui all' articolo 2, per le opere considerate dalla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, è valida, nelle zone dichiarate sismiche, anche ai fini e per gli effetti dell'
articolo 4 della stessa legge n. 1086 del 1971 e la relativa documentazione, integrata secondo quanto prescritto dal predetto articolo 4, è conservata presso gli uffici della Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
2. Il collaudatore delle opere predette è tenuto ad attestare in sede di collaudo statico, altresì, la rispondenza dell' opera eseguita al progetto presentato, e tale attestazione è valida, pure, agli effetti dell'
articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Nelle altre aree del territorio regionale, la denuncia dei lavori, di cui all'
articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, va, pure, presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, così come anche la relazione del successivo articolo 6, a struttura ultimata, del direttore dei lavori, nonché la comunicazione e la certificazione di cui all' articolo 7, commi terzo e quinto, della stessa
legge n. 1086 del 1971.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 7
Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali
1. È istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici un elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.
2. Nell' elenco possono essere iscritti, a domanda, ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
4. Nei territori di cui all' articolo 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all'
articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell' elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.
5. Per le opere eseguite dagli enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso ente, prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui al presente articolo.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2Comma 2 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 3 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
4Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.