CAPO I
Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche
nella Destra Tagliamento
Art. 1
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.2. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
4. Sul precitato capitolo 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
5. L' onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l' anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
6. La denominazione del capitolo 2808 viene così modificata: << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento >>.
Art. 2
Oneri di progettazione
CAPO II
Interventi per la realizzazione di opere pubbliche
di competenza degli enti locali
Art. 3
Impianti di acquedotto e fognatura
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2815, viene altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
Rete di metanizzazione
2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
6. L' onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 5
Municipi e cimiteri
2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2981 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 640 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere di lire 1.280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.280 milioni. Al predetto onere di lire 1.280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
Impianti di smaltimento
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 2920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità di cui all'
articolo 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 30 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall' anno 1988, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.4. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2924 (2.1.232.5.08.16) con la denominazione: << Contributi annui costanti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
8. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 7
Modalità di concessione
2. I contributi possono essere concessi anche per opere in corso di realizzazione purché iniziate successivamente alla data di adozione della liberazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo programma.
CAPO V
Provvedimenti per il restauro delle facciate
degli edifici compresi nelle zone di recupero
Art. 12
Sovvenzione per il restauro delle facciate
di immobili compresi nelle zone di recupero
1. L' Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai Comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
Art. 13
Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile
1. La speciale sovvenzione di cui all' articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell' articolo 14, per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi << una tantum >> ai soggetti privati proprietari.
2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 non può superare l' importo di lire 10.000 per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell' edificio.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, attraverso apposito decreto, alla revisione dell' importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT.
4. Le provvidenze di cui all' articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.
Art. 14
Modalità di scelta dei soggetti privati
e ambiti territoriali di intervento
1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all' articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi << una tantum >> e gli ambiti territoriali di intervento.
Art. 15
Concessione, erogazione ed accertamento
della utilizzazione della sovvenzione
1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all' articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all' articolo 14.
2. L' erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del Sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell' esatto adempimento dei lavori autorizzati.
3. L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente Capo è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.
Art. 16
Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: << Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
3. Sul precitato capitolo 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo del medesimo capitolo 1080 del precitato stato di previsione.
CAPO VI
Norme regionali per agevolare la realizzazione
di parcheggi urbani
Art. 17
Contributi per la realizzazione
di parcheggi urbani pubblici
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al cinque per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'
articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41. All' attuazione degli interventi regionali previsti dal presente comma provvede la Direzione regionale dei lavori pubblici sentita la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1988 ed un ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
a) anno 1988: lire 300 milioni;
b) anni dal 1989 al 1997: lire 600 milioni;
c) anno 1998: lire 300 milioni.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Sezione VIII - Categoria 2.3. - viene istituito, con decorrenza dall' anno 1988, il capitolo 2990 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7730 del precitato stato di previsione.
8. Le annualità relative vengono pertanto ridotte di lire 300 milioni per l' anno 1988 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.