LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 1983, n. 35

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: << Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1983
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il terzo comma ed il quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni vengono sostituiti dai seguenti:
<< Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, sentita la Comunità montana o collinare interessata, potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità, ovvero cederle per gli scopi medesimi ad altri enti pubblici o privati.
Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, le somme così ricavate dovranno essere ugualmente impiegate per scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale. >>.

Art. 2
 
Dopo il quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dalla presente legge, viene aggiunto il seguente:
<< Fermo restando l' obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse. >>.

Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola << alienazione >> va aggiunto: << , o la loro demolizione >>.
Art. 4
 
Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell' articolo 1 della presente legge. >>.

Art. 5
 
L' ultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, viene così modificato:
<< La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8. >>.

Art. 6
 
All' articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< Il rimborso forfettario di cui all' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell' articolo 9 bis della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, nonché degli articoli 5 e 7 della presente legge. >>.

Art. 7
 
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 5 e dal secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiunti con gli articoli 4 e 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: << Spese e rimborsi per l' approvvigionamento, la messa in opera e l' arredamento di aule mobili o ad elementi componibili ovvero di strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico nelle zone colpite dal terremoto, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché spese per le riparazioni straordinarie, per il riattamento, per la demolizione e la rimozione >>.