Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è composto da:
1) l' Assessore regionale all' igiene e sanità che lo presiede;
2) l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione o un suo delegato;
3) l' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato;
4) un funzionario del Ministero della sanità designato dal medesimo;
5) un funzionario della Sovrintendenza regionale agli studi designato dal Sovrintendente;
6) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e un' ispettrice di polizia, designati dal Commissario di Governo nella Regione;
7) il Presidente del Tribunale per i minorenni avente giurisdizione nella Regione;
8) i Presidenti rispettivamente della sezione civile del Tribunale e della sezione civile della Corte d' Appello di Trieste, in via transitoria, ai sensi dell' articolo 107, ultimo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fino a quando non saranno istituite le sezioni specializzate di cui allo articolo 101 della legge stessa;
9) da 12 membri di cui 6 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e 6 dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e sanità, scelti fra medici psichiatrici, psicologi, farmacologi, educatori, assistenti sociali, nonché fra altri esperti aventi specifica competenza e/ o esperienza nelle cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo.