LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 53
 (Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)
1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi rispetto ai posti disponibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.
3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.
4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia in misura proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 20/2018
2Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 20/2018
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
4Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2019