LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai Comuni ricadenti in area montana.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.