LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;
b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;
c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;
e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;
f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;
f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;
g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.