<<Art. 86 bis
(Associazioni fondiarie)
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;
d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5.
L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal
codice civile
e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
7.
La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla
legge regionale 10/2010
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