LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 3
 (Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia)
1. L'Osservatorio regionale antimafia è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilità e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 159/2011 . Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
5 bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.