LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 21
 (Strutture ricettive turistiche)
1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
a bis) condhotel;
b) bed and breakfast;
c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;
d) affittacamere;
e) strutture ricettive all'aria aperta;
f) strutture ricettive a carattere sociale;
g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.
(2)
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.
3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.
4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<I>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.
5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.
6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.