LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 21
 (Strutture ricettive turistiche)
1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
a bis) condhotel;
b) bed and breakfast;
c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;
d) affittacamere;
e) strutture ricettive all'aria aperta;
f) strutture ricettive a carattere sociale;
g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.
(2)
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.
3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.
4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<I>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.
5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.
6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 22
 (Definizioni)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell' articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018 .
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 12 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 6/2019
4Integrata la disciplina del comma 7 da art. 46, comma 9, L. R. 6/2019
Art. 23
 (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli allegati <<A>> e <<B>> facenti parte integrante della presente legge; la classificazione è contrassegnata da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque, se trattasi di alberghi o hotel, motel, o villaggi albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence.
2. I requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali sono indicati nell'allegato <<C>> facente parte integrante della presente legge.
3. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
 (Dipendenze)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009 , se situate in Comuni diversi dalla sede principale.
3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<A>>, e nella lettera a) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<B>> alla presente legge.
4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di cui all'articolo 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 3, L. R. 6/2019
CAPO III
 BED AND BREAKFAST
Art. 25
 (Bed and breakfast)
1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;
b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto.
3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali:
a) pulizia giornaliera dell'alloggio;
b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli Comuni;
d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 6/2019
CAPO IV
 UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO
Art. 26
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.
3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) da coloro che hanno la disponibilità dell'immobile con o senza organizzazione in forma d'impresa;
b) da parte di agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica che agiscono in qualità di mandatarie o sublocatrici in forza di un mandato da parte dei titolari delle unità abitative ammobiliate a uso turistico che non intendono gestirle direttamente.
5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
Art. 27
 (Classificazione)
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<I>> facente parte integrante della presente legge.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei punteggi minimi indicati nell'allegato <<I>> il Comune competente a ricevere la SCIA può richiedere la collaborazione del CATT FVG, di cui all' articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
CAPO V
 AFFITTACAMERE
Art. 28
 (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:
a) la pulizia quotidiana dei locali;
b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:
a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;
b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
CAPO VI
 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Art. 29
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
7. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all' articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014 .
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
8 bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.
8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto sono concesse in uso ai clienti con contratti di locazione ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).
8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;
c) conformità alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto).
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 8 bis aggiunto da art. 20, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
4Comma 8 quater aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
5Parole aggiunte al comma 8 ter da art. 2, comma 2, L. R. 13/2023
Art. 30
 (Requisiti per la classificazione)
1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei rispettivi allegati <<D>>, <<E>>, <<F>> e <<G>>, facenti parte integrante della presente legge.
1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 6/2019
Art. 31
 (Campeggi mobili)
1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
Art. 31 bis
 (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:
a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;
b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;
c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;
d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:
a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;
b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali.
4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:
a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;
d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3;
d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " e successive modificazioni).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 46, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
CAPO VII
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 32
 (Definizione e tipologie)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:
a) tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);
b) camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
c) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
e) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
f) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
h) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
i) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
j) un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
f) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;
i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.
8. Le foresterie sono dotate di:
a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
e) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.
CAPO VIII
 RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 33
 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:
a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
d) spazi destinati al pernottamento;
e) servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
g) attrezzature per il pronto soccorso;
h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;
i) un numero adeguato di estintori;
J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.
4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:
a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;
b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;
c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.
5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:
a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;
b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;
c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.
6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
Art. 34
 (Periodo di apertura)
1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
Art. 35
 (Bivacchi)
1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
CAPO IX
 RESIDENZE D'EPOCA
Art. 36
 (Residenze d'epoca)
1. Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti qualitativi ai fini della classificazione, una struttura ricettiva turistica può assumere la denominazione di residenza d'epoca qualora sia ubicata in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990 .
2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 , in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010 .
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001 , corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.
4. La SCIA, in particolare, indica:
a) la denominazione della struttura ricettiva;
b)   ( ABROGATA )
c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all' articolo 88 della legge regionale 2/2002 ;
f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
i)   ( ABROGATA )
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 38
 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell' articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").
(1)
2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985 .
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
CAPO XI
 NORME COMUNI
Art. 40
 (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)
1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.
2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.
Art. 41
 (Obblighi di comunicazione degli ospiti)
1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. Per finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.
Art. 42
 (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)
1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
CAPO XII
 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 43
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.
Art. 44
 (Chiusura temporanea)
1. In caso di chiusura temporanea della struttura ricettiva si applica l'articolo 37, comma 7.
CAPO XIII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 45
 (Vigilanza)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, alle strutture ricettive e agli stabilimenti balneari, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
Art. 46
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 42, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 47
 (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:
a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 46, comma 5.
2. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984 .
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 46 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.