LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2006
Art. 95
1. All' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti >> sono sostituite dalle seguenti: << di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione >>;

b)
la lettera d) del comma 3 è abrogata.

Art. 96
1. All' articolo 15 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale beneficiaria adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.>>.

Art. 97
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2006 le parole << Le Province hanno >> sono sostituite dalle seguenti: << La Direzione centrale competente ha >>.

Art. 98
1. All' articolo 17 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << , comma 2, >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << , comma 2, >> sono soppresse.

Art. 99
1. All' articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << dal responsabile della struttura tecnica competente >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente >> sono sostituite dalle seguenti: << della complessità esecutiva dell'intervento >>;

c)
al comma 6 le parole << dalla struttura tecnica competente >> sono soppresse.

Art. 100
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2006 le parole << , comma 2, >> sono soppresse.

Art. 101
1.
Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole << 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) >> sono sostituite dalle seguenti: << 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) >>.

Art. 102
1.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2006 le parole << 52 del decreto legislativo 163/2006 >> sono sostituite dalle seguenti: << 112 del decreto legislativo 50/2016 >>.

Art. 103
1.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2006 le parole << 87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 >> sono sostituite dalle seguenti: << 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016 >>.

Art. 104
1. All' articolo 31 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e le Province sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << è autorizzata >> e dopo le parole << oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali >> la parola << loro >> è soppressa;

b)
al comma 2 le parole << e le Province sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << è autorizzata >>.