LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 61
 (Contributi per infrastrutture turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 37/2017