LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 16
 (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 3 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019