LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48
1.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole << la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa >> sono sostituite dalle seguenti: << l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa >>.

2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<4 bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge 431/1998.>>.

3.
Al comma 9 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: << Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione. >>.

Art. 49
 (Concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o sotto utilizzo)
1. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763 ( Legge regionale 15/2014 , articolo 9, commi 26-34. Approvazione graduatorie delle domande finalizzate alla concessione di contributi per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 13/2014 . (euro 11.296.028,07)), come rettificata con la successiva deliberazione 6 novembre 2015, n. 2189 ( legge regionale 15/2014 articolo 9, commi da 26 a 34. Contributi in conto capitale a sostegno di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono. Prenotazione risorse residue a seguito variazione al pog e rettifiche graduatorie di cui alla dgr 1763/2015 (euro 203.971,00)), per gli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2015 non sono stati emessi i provvedimenti di concessione a causa della mancata presentazione dei documenti richiesti dal Servizio edilizia, derivante dallo stretto margine temporale disponibile, a condizione che tali documenti siano presentati entro il termine perentorio del 30 aprile 2016.