LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 4

Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

TESTO VIGENTE dal 22/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione post mortem degli organi o tessuti)
1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario di cui all'articolo 2, ricordano alla persona interessata la possibilità di effettuare liberamente anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o di tessuti, provvedendo, in caso affermativo, all'acquisizione delle volontà conformemente alle procedure già in corso, nei termini, forme e modalità definite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), e dal decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto).
Note:
1Dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 18 ottobre 2016 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016), l'illegittimità costituzionale della presente legge