LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 4
 (Settori e obiettivi generali degli interventi)
1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:
a) spettacolo dal vivo;
b) attività cinematografica e audiovisiva;
c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
e) valorizzazione della memoria storica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:
a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016
3Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
7Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022
8Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 6, L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 14/2023