LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 29
 (Partenariato)
1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.