LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 2
 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.
2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.