LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021