LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 17 bis
 (Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019