LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 14
 (Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.
3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:
a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
b) la durata del rapporto di collaborazione;
c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
f) le coperture assicurative di cui all' articolo 4 della legge 266/1991 ;
g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
h) le modalità di risoluzione del rapporto;
i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;
j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;
k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.
4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991 .
5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:
a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.