Art. 5
(Divieti e prescrizioni)
1.
È vietato:
a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;
c) vendere animali a minorenni;
d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;
g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;
g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, garantendo comunque un facile accesso a cibo, acqua e riparo.
1.1 Il divieto previsto dal comma 1, lettera a), non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche, custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie, coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati, ove ricorra il caso, come cani da guardiania. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell’arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
2 bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
5Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 166, comma 2, L. R. 3/2024
7Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 42, L. R. 7/2024
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 133, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
9Lettera g ter) del comma 1 sostituita da art. 133, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025 . Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g ter) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025.
10Comma 1 bis abrogato da art. 133, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
11Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 8, comma 69, L. R. 12/2025
12Comma 1 .1 aggiunto da art. 8, comma 19, L. R. 13/2025 . Il proprietario o il detentore del cane già registrato al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 entro il 31 dicembre 2025.