LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO IV
 PROFILI ORGANIZZATIVI
CAPO I
 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 12
 (Organi del Fondo)
1. Gli organi del Fondo sono:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente e i Vice Presidenti;
d) il Collegio dei revisori.
Art. 13
 (Assemblea dei delegati)
1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto, del quale forma parte integrante.
3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.
4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.
5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.
6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.
Art. 14
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
5. Eventuali emolumenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati.
Art. 15
 (Presidente e Vice Presidenti)
1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti.
2. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, a rotazione per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
Art. 16
 (Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e cinque supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 16, L. R. 14/2012
CAPO II
 GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 17
 (Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005 , il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.
4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
6. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 e delle delibere assunte in materia di politiche di investimento.
7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 18
 (Banca depositaria)
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005 .
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
Art. 19
 (Conflitti di interesse)
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 20
 (Gestione amministrativa)
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.
Art. 21
 (Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 22
 (Esercizio sociale e bilancio di esercizio)
1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.