LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.
2. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo.
3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge.
Art. 2
 (Progetti di sostegno per l'individuo)
1. I progetti volti ad attuare le finalità della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.
Art. 3
 (Sportelli per le vittime)
1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;
b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuovono l'organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 4
 (Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime)
1. Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.
2. La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 è accettata qualora:
a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all'articolo 3;
b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne.
Art. 5
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;
b) i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 6
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi per progetti di sostegno contro forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi per l'assistenza psicologica e la tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali".
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 40.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.