LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

CAPO IV
 DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA
Art. 30
 (Finalità)
1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché al fine di contribuire ad assicurare la connettività alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico.
2. Per rete pubblica di proprietà regionale (RPR) si intende, ai fini della presente legge, l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione.
3. La Regione disciplina altresì le procedure autorizzative per la realizzazione sul proprio territorio delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga di iniziativa regionale, nonché di iniziativa degli operatori del settore.
Art. 31
 (Pianificazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga, è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale, ha valenza triennale a scorrimento annuale ed è in ogni caso modificato qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
5. Il Piano è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
6. Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 32
 (Regolamento per la banda larga)
1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione consiliare, è emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Il regolamento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
4. II soggetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono tenuti al rispetto del regolamento di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici relativi a opere stradali e altre infrastrutture civili. Eventuali deroghe possono essere disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.
5. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si fa riferimento al regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 248.
Art. 33
 (Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 .
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.
4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a venti anni, eventualmente rinnovabili.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, della promozione culturale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni culturali, scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 9 ter aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 3 sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 6/2013
6Comma 7 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2014
7Comma 8 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
8Comma 9 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
9Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 22, comma 4, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 25/2015
11Comma 4 sostituito da art. 6, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13Comma 9 bis sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 29/2017
14Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 12/2018
15Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 12/2018
16Comma 9 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 34
 (Titoli abilitativi)
1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all'articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, l'obbligo dell'acquisizione del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001 , e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4. Il parere di ARPA è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003 . L'attivazione degli impianti è comunicata all'ARPA, da parte dei soggetti gestori, integrandola con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.
3. Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall' articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.
4. Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare, per la posa delle fibre ottiche, i cavidotti esistenti della rete pubblica di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da uno specifico nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.
Art. 35
 (Convenzioni)
1. La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessate dall'attraversamento e dall'occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastrutture a banda larga, o con soggetti associativi che li rappresentino, convenzioni non onerose che stabiliscono le condizioni tecniche generali e specifiche nel rispetto delle disposizioni delle singole leggi di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere accordi integrativi da sottoscrivere in sede di esecuzione dei lavori, fra gli enti proprietari di cui al comma 1 e i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le proposte di convenzione di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su iniziativa dell'Assessore regionale competente.
4. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la Regione può stipulare ulteriori specifiche convenzioni che non comportino oneri finanziari per la Regione con soggetti pubblici o privati interessati nei settori delle telecomunicazioni.
Art. 36
 (Obblighi di predisposizione delle opere)
1. Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32.
2. Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
3. Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi regionali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 33, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
5. Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
6. Le richieste di deroghe di cui al comma 5 non devono di norma riguardare:
a) aree facenti parte di dorsali programmate di banda larga anche se scarsamente edificate o inedificate;
b) aree edificate anche parzialmente;
c) aree diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) ma funzionali al collegamento di zone produttive secondarie e terziarie.
7. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5.
8. Ai sensi dell' articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008 , convertito dalla legge 133/2008 , le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.
Art. 37
 (Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni)
1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA.
3. L'inventario di cui al comma 1 contiene:
a) l'insieme delle infrastrutture costituite dai cavidotti e dei relativi pozzetti di giunzione e derivazione presenti sul territorio regionale atti a ospitare le reti a fibre ottiche per telecomunicazioni in banda larga che siano realizzate, totalmente o parzialmente, con finanziamenti pubblici, dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1;
b) i dati geografici dei tracciati delle infrastrutture di cui alla lettera a) necessari a localizzarle;
c) i dati tecnici e dimensionali relativi alle infrastrutture di cui alla lettera a);
d) i dati relativi alla proprietà dei cavidotti.
4. Il regolamento di cui all'articolo 32 può prevedere specifiche disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario.
4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all' articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.
5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.
6. I soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 9, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 9, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Comma 4 bis sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2014
4Comma 5 sostituito da art. 23, comma 2, L. R. 13/2014
Art. 38
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 116 e 117 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
b) i commi da 19 a 24 dell' articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
Art. 39
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. L'iscrizione di cui all'articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza regionale realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge con affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva, è effettuata a cura degli enti realizzatori interessati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I commi 1, 3 e 7 dell'articolo 36 non trovano applicazione per i progetti già dotati di provvedimento autorizzativo rilasciato alla data di entrata in vigore della presente legge.