LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 30
 (Requisiti minimi)
1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) un ossario comune;
d) un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 274, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2017