LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. I contributi concessi ai Comuni ai sensi dell' articolo 4, comma 30, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, UNI EN 13508 e PR-EN 14654 e non erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermati nella quota destinata alla sola acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, indicata nel decreto di concessione del contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni beneficiari presentano la domanda volta a ottenere la conferma del contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 continuano a fare carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e al capitolo 2450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano un finanziamento straordinario di 60.000 euro per la concessione di contributi ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.
5. I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano disciplinano le modalità di concessione dei contributi con proprio regolamento che prevede l'indicazione, da parte dei soggetti richiedenti, del tipo di intervento necessario per l'immobile danneggiato, la presentazione di una relazione tecnica dell'intervento e del preventivo analitico della spesa, nonché della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 e attestante che i danni subiti dall'immobile sono causati dalle termiti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le domande di contributo sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile. I contributi sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.
6. I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata ai Comuni beneficiari. Ai fini della rendicontazione della spesa i Comuni presentano, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione, la dichiarazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3405 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento straordinario ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano per la realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili destinati a uso abitativo per effetto delle termiti>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" di Azzano Decimo.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901">>.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6205 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali>>.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiumicello un contributo straordinario per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari-medie.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiumicello per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari -medie>>.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario di 40.000 euro per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale>>.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà>>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero dell'edificio adibito ad abitazione del parroco.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero edilizio dell'edificio adibito ad abitazione del parroco>>.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.
28. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per la realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti>>.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Marco Evangelista presso il Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della copertura, sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba.
31. La domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa, è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Marco Evangelista per la messa in sicurezza della copertura e sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba nel Comune di Duino Aurisina>>.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 110.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5486 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S. Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto>>.
36. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 6, commi 67 e 68, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e in particolare di quelli relativi alla realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 950.000 euro.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello>>.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Zoppola un contributo straordinario per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6206 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Zoppola per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella>>.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di una pista ciclabile sulla strada provinciale "di Cusano" che collega il capoluogo e la frazione di Pescincanna.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 6223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiume Veneto per la realizzazione di una pista ciclabile sulla strada provinciale di Cusano>>.
44. In via eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i residui interventi previsti dall'articolo 13, terzo e quarto comma, della legge regionale 30/1977 , come modificato dagli articoli 14 della legge regionale 25/1978 , e 17 della legge regionale 35/1979 , che siano funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Sono ammessi, in particolare, a finanziamento gli interventi di demolizione e di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nonché i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui a immobili demoliti che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori.
45. A tal fine il Comune interessato adotta un atto di ricognizione degli immobili da assoggettare a intervento pubblico. L'atto è sottoscritto dal responsabile della struttura tecnico-amministrativa competente e controfirmato per adesione dai proprietari reperibili degli immobili individuati.
46. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 44 il Comune presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione tecnico-amministrativa e di un preventivo di spesa.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento in via eccezionale dei residui interventi, funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità, di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della LR 30/1977 >>.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di 50.000 euro per il restauro conservativo della torre campanaria con rifacimento del castello in ferro a sostegno dell'apparato campanario della Chiesa Tutti i Santi di Lauco.
49. Ai fini di cui al comma 48 il legale rappresentante della parrocchia presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla domanda il legale rappresentante della parrocchia presenta rinuncia al finanziamento già richiesto ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
50. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
51. Per gli interventi di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lauco anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
52. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco per il restauro conservativo della torre campanaria della chiesa>>.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A. Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, per la realizzazione di uno studio relativo alle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale.
53 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.
53 ter. Il contributo di cui al comma 53 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998, della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2383 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Indagini, studi, analisi e censimento delle fonti energetiche rinnovabili>>.
55. All' articolo 4 della legge regionale del 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 32 è inserito il seguente:
<<32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall' articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna.>>;

b) al comma 33 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la parola << rendicontazione. >> sono inserite le seguenti: << In sede di rendicontazione della spesa sostenuta, l'Associazione di promozione sociale Animaimpresa, indica gli enti locali che hanno aderito al progetto innovativo e presenta i relativi atti di adesione. >>;

2)
dopo la parola << Ragogna >> sono aggiunte le seguenti: << a favore del quale, sono disposte la concessione e l'erogazione del contributo a sostegno del progetto innovativo di cui al comma 32, lettera b) >>;

c)
dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
<<33 bis. I contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
33 ter. La concessione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto innovativo.>>.

56. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 fanno carico all'unità di bilancio 3.10.1.2006 e ai capitoli 2098 e 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento di 30.000 euro per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico- energetici.
58. La domanda di finanziamento di cui al comma 57 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata della relazione tecnica dell'intervento e del preventivo di spesa dettagliato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
59. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 e del capitolo 2162 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla Provincia di Udine per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico - energetici>>.
60.  
( ABROGATO )
(8)
61.  
( ABROGATO )
(9)
62.  
( ABROGATO )
63. Agli oneri conseguenti alla realizzazione dei progetti in materia di politiche integrate di sicurezza urbana di competenza della Protezione civile, di cui all'articolo 2, commi 21, 21 bis e 22, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), nonché per l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, di cui all' articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 1, commi 51 e 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).
64.
I commi 55 e 56 dell' articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:
<<55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, l'Amministrazione regionale elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali.
56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condizioni già conosciute dall'Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento.>>.

65.
Dopo il comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono inseriti i seguenti:
<<56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma sulla base di almeno uno dei seguenti equiordinati criteri di priorità: rilevanza degli interventi in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla coesione sociale, alla necessità di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici, alla necessità di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative, in particolare all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.
56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti avvengono in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
56 quater. La Giunta regionale è autorizzata a confermare i programmi organici di interventi e i successivi aggiornamenti e adeguamenti predisposti in attuazione dei commi 55 e 56, assunti entro il 31 dicembre 2011 sulla base di quanto previsto dall' articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).>>.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2010, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti l'organismo tecnico di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), istituito presso la sede di Pordenone della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2011.
67.
Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte le seguenti:
<<f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);
f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).>>.

68.
Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

69. Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 30/2007 , può essere destinato alla realizzazione di un'opera diversa da quella originariamente finanziata, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la nuova opera venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008, previsto dall' articolo 11 della legge regionale 4/2008 , previa variazione del programma stesso;
b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera;
c) che venga rispettato il termine di cui all' articolo 1, comma 86 bis, della legge regionale 30/2007 ;
d) il procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo per la realizzazione della nuova opera venga concluso entro il 31 dicembre 2013.
70.
Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), la parola << terzo >> è sostituita dalla seguente: << quinto >>.

71. All' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 70 è inserito il seguente:
<<70 bis. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 69 le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo.>>;

b)
al comma 71 dopo le parole << (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) >> sono aggiunte le seguenti: << , entro il 31 marzo di ogni anno >>.

72. Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 70 bis, della legge regionale 2/2006 , come inserito dal comma 71, lettera a), e di cui all' articolo 8, comma 71, della legge regionale 2/2006 , come modificato dal comma 71, lettera b), si applicano anche alle domande di contributo presentate nell'anno 2011, entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 2/2006 , approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 25.
73. Sono confermati i contributi già concessi ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche).
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le somme di cui al comma 73 a decorrere dall'approvazione della tariffa di cui all' articolo 25 della legge regionale 13/2005 .
75. Le somme di cui al comma 73 possono essere ripartite dal beneficiario su più esercizi.
76.
Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le parole: << le modalità di erogazione del finanziamento possono essere modificate, anche per le delegazioni amministrative già in essere, per assicurare la realizzazione del lavoro pubblico, in ragione della disponibilità del delegatario a partecipare alla spesa, anche in via di anticipazione, nonché per assicurare l'equilibrio finanziario del delegatario in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e agli impegni contrattuali dal medesimo assunti in esecuzione della delegazione amministrativa; >>.

77.
Al comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 le parole << delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo >> sono soppresse.

78.
Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell' articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.>>.

79. All' articolo 9 della legge regionale 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole << nell'area montana >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente:
<<2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.>>.

80. Gli oneri necessari per l'adeguamento strutturale e funzionale all'uso pubblico dell'edificio catalogato ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), acquisito in proprietà dai Comuni dopo la catalogazione, restano a carico dell'Amministrazione regionale anche in deroga ai limiti parametrici di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), a condizione che i lavori di ristrutturazione non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Pradamano e Tarcento a valere rispettivamente sui fondi 2010 e 2009 di cui all'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
82. Per le finalità di cui al comma 81 i Comuni di Pradamano e Tarcento presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del rispettivo contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione purché rientrante nelle tipologie previste dall' articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
83.
Ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole << 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

84.
Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << 31 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2011 >>.

85.  
( ABROGATO )
86. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 3 del presente articolo dopo le parole "bilancio pluriennale" sono state aggiunte le parole "per gli anni".
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 68, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 68, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 68, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 53 sostituito da art. 5, comma 75, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 53 bis aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 53 ter aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole soppresse al comma 30 da art. 4, comma 94, L. R. 14/2012
8Comma 60 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
9Comma 61 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
10Comma 62 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 1 bis, art. 40, L.R. 5/2007.
11Comma 85 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 5, art. 1, L.R. 14/2008.
12Parole sostituite alla lettera d) del comma 69 da art. 255, comma 1, L. R. 26/2012