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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/2010
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 3
 (Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)
1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.
3. Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.