LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/03/2010
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 2
 (Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 19, L. R. 6/2013