LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 1 bis
 (Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio)
1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.
2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio coordina i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 152/2006 .
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informatori, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.
5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale.
6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.
9. Entro il termine di cui al comma 8 chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata e sul relativo Rapporto ambientale ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 .
10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.
11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 14/2020
2Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
3Comma 5 sostituito da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024