LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 37 bis
 (Modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), i Comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al decreto ministeriale 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaico nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.
2. Nelle zone di cui al comma 1, fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche integrate nella copertura esistente, i pannelli devono essere:
a) inseriti senza coprire integralmente la singola falda dando il senso di lucernai;
b) con basso coefficiente di riflettanza al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici lucide e riflettenti;
c) cromaticamente omogenei e compatibili con la copertura;
d) integrati nella copertura, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2025