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Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 23
 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro o di ricezione telematica del titolo.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i cinque anni dalla data di ritiro o di ricezione telematica del titolo. Il termine è prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di fine lavori.
3. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
4. Il permesso di costruire decade di diritto ai sensi del comma 3 anche in caso di:
a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio;
b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dall'efficacia delle previsioni contrastanti.
(5)
5. Nei casi di cui al comma 3 la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera, anche asseverata. In caso di rilascio di nuovo permesso di costruire si procede altresì, ove dovuto, al ricalcolo del contributo di costruzione ed è comunque possibile presentare la segnalazione certificata di agibilità per la parte di edificio ultimata, ove sussistano i requisiti di cui all' articolo 27. In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, L. R. 26/2012
2Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 bis, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera a), L. R. 29/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera b), L. R. 29/2017
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 6/2019
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 6/2019
7Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 9/2019
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024