LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo III
 Norme in materia di edilizia e di urbanistica
Art. 31
 (Modifiche alla legge regionale 23/2005)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
2Comma 3 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
3Comma 4 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
4Comma 5 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5Comma 2 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
6Comma 6 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
Art. 32
 (Modifiche alla legge regionale 34/1987)
1. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), le parole <<lire 35.000>> sono sostitute dalle seguenti: <<25 euro>>.
2.
Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 34/1987 è sostituito dal seguente:
<<3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.>>.

Art. 33
 (Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000)
1. La concessione al Collegio Don Bosco e all'Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati, all'Istituto Tomadini e all'Istituto Nostra Signora dell'Orto, siti in Udine, nonché al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, ai fini del completamento del programma, si intende effettuata, con riferimento alla normativa vigente, per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di ciascun intervento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 30, comma 8, L. R. 13/2014
Art. 34
 (Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio)
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
Art. 35
 (Modifica alla legge regionale 12/2008)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<di urbanizzazione primaria>> e dopo le parole <<di urbanizzazione secondaria>> sono inserite le seguenti: <<richieste dal Comune>>.
Art. 36

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 92, L. R. 17/2008
2Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
6Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
Art. 37
 (Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:
1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
Art. 38
 (Modifiche alla legge regionale 6/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.>>.

2.
Prima dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 18 ante
 (Requisiti dei beneficiari)
1. Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, i richiedenti possiedono la residenza o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in regione.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 39
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotto dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso di revoca dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2003.
Art. 40
 (Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo quinquennale di cui al comma 1, alle ATER con le quali l'ente territoriale abbia stipulato un accordo di programma per la realizzazione o ristrutturazione di edifici da destinare anche in parte ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
Art. 41
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalità pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.
Art. 42
 (Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.
Art. 43
 (Modifiche alla legge regionale 49/1993)
1.
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:
<<1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonché costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993 è inserito il seguente:
<<1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008.>>.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 49/1993, come modificato dai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Art. 44
 (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995)
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Art. 45
 (Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.