LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo I
 Norme in materia ambientale
Art. 1
 (Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.
5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinché provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 59/2005.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/2006)
1.
Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.>>.

2.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:
<<25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l'entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate da una convenzione.>>.

3.
Il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituto dal seguente:
<<26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

4. 
( ABROGATO )
(1)
5.
Il comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:
<<27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, nonché dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
2Comma 6 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
Art. 3
 (Conferenze di servizi in materia ambientale)
1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime:
a) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);
b) l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).
Art. 4
 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d)   ( ABROGATA )
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ;
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016
Art. 5
 (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 6/1998.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 6
 (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell'ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto), comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato, da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, iniziati oltre il termine fissato dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), a condizione che i lavori siano stati ultimati e previo accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016
Art. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<, nel rispetto del regime "de minimis" nel caso di imprese,>> sono soppresse.
2.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.

Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 16/2007)
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale>>.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.>>.

Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 15/2007)
1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. L'articolo 10, commi 6 e 7, e l'articolo 11 della legge regionale 15/2007 sono abrogati.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 183, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
 (Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.
5.
Dopo il comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell'ARPA sono costituite da:>>.
7.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:
<<a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);>>.

8. 
( ABROGATO )
(1)
9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 24/2009
2Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 24/2009
3Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 24/2009
4Comma 7 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 24/2009
5Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 24/2009
6Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera a), L. R. 19/2012
7Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera b), L. R. 19/2012
8Parole sostituite al comma 7 da art. 209, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Comma 11 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 5/2013
11Parole soppresse al comma 10 bis da art. 1, comma 1, L. R. 21/2013
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 21/2013
13Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 32, L. R. 22/2010
2Articolo sostituito da art. 186, comma 1, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 3/2018
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16 bis
 (Scarichi in pubblica fognatura)
1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).
3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 16 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2Articolo non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2010, della disposizione istitutiva contenuta nell'art. 4, comma 25, L.R. 12/2009.
3Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 17
 (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.
Art. 18
 (Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli)
1. L'Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine è autorizzato a prevedere nel regolamento fognario comunale specifiche deroghe ai limiti tabellari dei cloruri delle acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli, a condizione che il depuratore comprensoriale comunale, situato a valle degli opifici stessi, garantisca il rispetto dei parametri di legge.
Art. 19
 (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Provincia autorizza lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali.
Art. 20
1. In attuazione dell' articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell' articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006 , o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006 , o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.
4 bis. La Regione, in collaborazione con l’ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021
Art. 21
1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, anche successivamente al rilascio del certificato di conformità urbanistica sull'opera complessiva ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.
Art. 22
1. Al comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono aggiunte le seguenti: <<o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria>>.
Art. 23
1.
Dopo il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.
32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.>>.

Art. 24
 (Modifiche alla legge regionale 28/2002)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:
<<Art. 16 bis
 (Compensi agli amministratori dei Consorzi)
1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.
2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 quater dell'art. 2, L.R. 28/2002.
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 13/2005)
1. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 13/2005.
2Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.
3Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.
Art. 27
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.
2.
Dopo l'articolo 60 della legge regionale 9/2007, è inserito il seguente:
<<Articolo 60 bis
 (Norme per la raccolta delle chiocciole)
1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.>>.

3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.>>.

4.
L'articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 71
 (Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.
6.
L'articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 73
 (Disciplina del transito)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.
2. I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.
4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). >>.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Al comma 4 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.
Art. 28
 (Compatibilità ambientale nell'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, le concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi, previste dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), non sono soggette a valutazione di impatto ambientale.