LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 45
 (Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.